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Published On: 1 Aprile 2022Categories: chiara verdone, Diritto civile

Vizi e difformità del contratto di appalto

Con il contratto di appalto un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere una determinata opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro, tramite propria organizzazione di mezzi e con gestione del rischio a proprio carico.

L’appalto è un tipo di contratto previsto e disciplinato dagli artt. 1655 e ss. del Codice civile, il quale stabilisce che “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” mentre gli articoli seguenti ne stabiliscono la disciplina.

Nel caso in cui l’opera realizzata sia difforme rispetto al progetto concordato con il committente o sia affetto da vizi, l’appaltatore risulterà essere inadempiente.

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L’art. 1667 c.c. stabilisce che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera; per permettere al committente di poter beneficiare di tale garanzia, tali vizi dovranno essere dichiarati entro sessanta giorni dalla loro scoperta.

Suddetto termine è posto a pena di decadenza, ma non opera nei casi in cui l’appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi e se li ha occultati, questo poiché se tali ipotesi si verificano, la denuncia non sarà necessaria.

L’azione promossa nei confronti dell’appaltatore, invece, si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui l’opera è stata consegnata.

Il codice preveder comunque che il committente, il quale sia stato tenuto al pagamento, potrà sempre far valere la garanzia, purché abbia dichiarato difformità o vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta e prima che sia decorso il termine di due anni dalla consegna.

Al riguardo si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, con ordinanza del 9 febbraio 2022, n.4076 stabilendo che l’appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi riguardano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto.

L’appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto (conclusosi, nel caso di specie, con l’accettazione del preventivo predisposto dalla società  appaltatrice), da ritenersi perciò  corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.

 

Dott.ssa Chiara Verdone

Laureanda Giorgia Fazio

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Published On: 1 Aprile 2022Categories: chiara verdone, Diritto civileBy

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Con il contratto di appalto un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere una determinata opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro, tramite propria organizzazione di mezzi e con gestione del rischio a proprio carico.

L’appalto è un tipo di contratto previsto e disciplinato dagli artt. 1655 e ss. del Codice civile, il quale stabilisce che “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” mentre gli articoli seguenti ne stabiliscono la disciplina.

Nel caso in cui l’opera realizzata sia difforme rispetto al progetto concordato con il committente o sia affetto da vizi, l’appaltatore risulterà essere inadempiente.

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L’art. 1667 c.c. stabilisce che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera; per permettere al committente di poter beneficiare di tale garanzia, tali vizi dovranno essere dichiarati entro sessanta giorni dalla loro scoperta.

Suddetto termine è posto a pena di decadenza, ma non opera nei casi in cui l’appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi e se li ha occultati, questo poiché se tali ipotesi si verificano, la denuncia non sarà necessaria.

L’azione promossa nei confronti dell’appaltatore, invece, si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui l’opera è stata consegnata.

Il codice preveder comunque che il committente, il quale sia stato tenuto al pagamento, potrà sempre far valere la garanzia, purché abbia dichiarato difformità o vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta e prima che sia decorso il termine di due anni dalla consegna.

Al riguardo si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, con ordinanza del 9 febbraio 2022, n.4076 stabilendo che l’appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi riguardano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto.

L’appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto (conclusosi, nel caso di specie, con l’accettazione del preventivo predisposto dalla società  appaltatrice), da ritenersi perciò  corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.

 

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