Published On: 10 Gennaio 2016Categories: Alessandro Zachos, Articoli, Diritto commerciale e societario

Vizi della cosa, è sufficiente una denuncia generica?

La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 dicembre 2015, n. 25027, ha chiarito che i vizi riscontrati nel bene oggetto di compravendita non devono essere elencati in maniera dettagliata nella denuncia inoltrata dal compratore, essendo sufficiente informare il venditore della circostanza che il bene in questione è affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato.                                          

Nel caso di specie la società acquirente si era opposta all’ingiunzione di pagamento emessa ai suoi danni in relazione a dei beni oggetto di compravendita.

L’opposizione era stata rigettata in primo, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Anche il successivo appello veniva rigettato. Il motivo della decisione di rigetto si incentrava sulla circostanza che la menzione dei vizi nella denuncia fatta dal compratore risultava estremamente generica.

A quel punto la società acquirente ha promosso ricorso per Cassazione, ponendo come motivo principale la circostanza che non sia necessario un dettagliato elenco dei vizi del bene, essendo sufficiente una generica denuncia, dalla quale si possa desumere la natura dei vizi denunciati.

Infatti la denuncia è finalizzata ad avvisare il venditore delle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza.

Per questo motivo anche una denuncia generica può essere idonea a questo scopo, ma a condizione che la cosa da lui acquistata presenti dei vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (Cfr. Cass. n. 6234/2000).

Non essendo necessaria una denuncia dettagliata dei vizi della cosa venduta, sarà possibile accertare mediante C.T.U. in sede giudiziale la loro sussistenza già al momento della consegna.

La S.C. ha accolto tale motivo di ricorso e ha rimesso alla Corte territoriale per un nuovo esame della causa.

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La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 dicembre 2015, n. 25027, ha chiarito che i vizi riscontrati nel bene oggetto di compravendita non devono essere elencati in maniera dettagliata nella denuncia inoltrata dal compratore, essendo sufficiente informare il venditore della circostanza che il bene in questione è affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato.                                          

Nel caso di specie la società acquirente si era opposta all’ingiunzione di pagamento emessa ai suoi danni in relazione a dei beni oggetto di compravendita.

L’opposizione era stata rigettata in primo, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Anche il successivo appello veniva rigettato. Il motivo della decisione di rigetto si incentrava sulla circostanza che la menzione dei vizi nella denuncia fatta dal compratore risultava estremamente generica.

A quel punto la società acquirente ha promosso ricorso per Cassazione, ponendo come motivo principale la circostanza che non sia necessario un dettagliato elenco dei vizi del bene, essendo sufficiente una generica denuncia, dalla quale si possa desumere la natura dei vizi denunciati.

Infatti la denuncia è finalizzata ad avvisare il venditore delle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza.

Per questo motivo anche una denuncia generica può essere idonea a questo scopo, ma a condizione che la cosa da lui acquistata presenti dei vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (Cfr. Cass. n. 6234/2000).

Non essendo necessaria una denuncia dettagliata dei vizi della cosa venduta, sarà possibile accertare mediante C.T.U. in sede giudiziale la loro sussistenza già al momento della consegna.

La S.C. ha accolto tale motivo di ricorso e ha rimesso alla Corte territoriale per un nuovo esame della causa.

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