scicchitano_studio
Published On: 13 Novembre 2022Categories: chiara verdone, Diritto civile

Vittoria dello Studio Scicchitano con l'ordinanza n.2323/2022 resa dal Tribunale di Catanzaro

Con l’ordinanza n. 2323/2022 emessa in data 08.11.2022 resa nell’ambito del giudizio avente n.R.G. 2146/2021 incardinatosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, lo Studio Legale Scicchitano incassa un grande successo dovuto, in primis, dall’attenzione e l’affetto che dedica ai propri clienti.

 Il Tribunale di Catanzaro, II Sezione Civile, infatti si è pronunciato circa la possibilità, per un condomino avente un’invalidità al 100%, di poter costruire un vano elevatore indipendentemente dalle decisioni assunte durante le assemblee condominiali nelle quali il quorum deliberativo non era mai stato raggiunto.

avvocato cassazionista roma studio legale scicchitano

La vicenda trae origine mediante l’iscrizione a ruolo di un ricorso ex. art. 700 c.p.c.

In questa importante ordinanza, il ricorrente richiedeva, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, di essere autorizzato all’installazione di un vano elevatore nel proprio condominio a causa delle proprie condizioni di salute che gli impedivano di potersi muovere liberamente.

La normativa di riferimento analizzata attiene alla L. 9 gennaio 1983 n. 13, nella quale viene regolamentata una disciplina volta a “favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. La stessa legge, all’articolo 2 comma 1 prevede che le innovazioni che devono essere attuate negli edifici privati circa l’installazione del piano elevatore devono essere approvate dall’Assemblea del Condominio con le maggioranze previste dall’art. 1136 co 2 cc.

Nelle proprie argomentazioni, il Tribunale, al fine di potersi pronunciare in merito alla questione sottopostale, ha espressamente richiamato l’articolo 32 della costituzione sostenendo che “l’esigenza avvertita dal ricorrente, invalido al 100% a causa delle patologie che lo affliggono, di poter agevolmente raggiungere l’uscita condominiale dalla propria abitazione posta al terzo piano, costituisce un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento a livello costituzionale e dalla normativa di settore in materia di eliminazione di barriere architettoniche in riferimento alla Legge n.13 del 9 gennaio 1989”.

Dunque, il Tribunale di Catanzaro ha, nel provvedimento adottato, preso in considerazione tanto l’articolo 32 Cost. quanto  l’art. 42 Cost sostenendo che l’esercizio del diritto debba essere bilanciato con la tutela delle proprietà privata: “Pertanto la tutela delle persone con problemi di mobilità deve essere bilanciata con la tutela della proprietà virgola in parte la prima potrebbe essere recessiva nel caso in cui per garantirne l’esercizio potrebbero venire mesi elementi essenziali nello statuto quali, ad esempio, il decoro architettonico dell’edificio, il pari uso dei condomini, il godimento degli spazi comuni” Cass. Civ. n.2133/2017.

Proseguendo il proprio iter logico-argomentativo il Tribunale ha sostenuto che: “trattandosi di tutelare il diritto alla salute e alla libertà di movimento, si ritiene sussistere anche il requisito della irreparabilità del pregiudizio ti ricorrente subirebbe nelle more di un giudizio ordinario, in compromissione della salute e della libertà di locomozione sono tendenzialmente destinate ad aggravarsi e non sono, oltre tutto, suscettibili di una tutela risarcitoria per equivalente

Dunque, il Tribunale ha ampiamente riconosciuto il diritto del condomino, una volta appurato che il vano elevatore non intaccasse in alcun modo il diritto degli altri condomini e fosse installato nel pieno rispetto dell’aspetto normativo statico che di quello urbanistico comunale, all’installazione del vano elevatore al fine di tutelare la propria libertà di movimento.  

Pertanto, il ricorrente, finalmente potrà godersi la propria libertà di movimento.

 

 

 

-Dott.ssa Chiara Verdone-

-Laureanda Olga Cosentino-

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Published On: 13 Novembre 2022Categories: chiara verdone, Diritto civileBy

Vittoria dello Studio Scicchitano con l'ordinanza n.2323/2022 resa dal Tribunale di Catanzaro

Con l’ordinanza n. 2323/2022 emessa in data 08.11.2022 resa nell’ambito del giudizio avente n.R.G. 2146/2021 incardinatosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, lo Studio Legale Scicchitano incassa un grande successo dovuto, in primis, dall’attenzione e l’affetto che dedica ai propri clienti.

 Il Tribunale di Catanzaro, II Sezione Civile, infatti si è pronunciato circa la possibilità, per un condomino avente un’invalidità al 100%, di poter costruire un vano elevatore indipendentemente dalle decisioni assunte durante le assemblee condominiali nelle quali il quorum deliberativo non era mai stato raggiunto.

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La vicenda trae origine mediante l’iscrizione a ruolo di un ricorso ex. art. 700 c.p.c.

In questa importante ordinanza, il ricorrente richiedeva, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, di essere autorizzato all’installazione di un vano elevatore nel proprio condominio a causa delle proprie condizioni di salute che gli impedivano di potersi muovere liberamente.

La normativa di riferimento analizzata attiene alla L. 9 gennaio 1983 n. 13, nella quale viene regolamentata una disciplina volta a “favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. La stessa legge, all’articolo 2 comma 1 prevede che le innovazioni che devono essere attuate negli edifici privati circa l’installazione del piano elevatore devono essere approvate dall’Assemblea del Condominio con le maggioranze previste dall’art. 1136 co 2 cc.

Nelle proprie argomentazioni, il Tribunale, al fine di potersi pronunciare in merito alla questione sottopostale, ha espressamente richiamato l’articolo 32 della costituzione sostenendo che “l’esigenza avvertita dal ricorrente, invalido al 100% a causa delle patologie che lo affliggono, di poter agevolmente raggiungere l’uscita condominiale dalla propria abitazione posta al terzo piano, costituisce un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento a livello costituzionale e dalla normativa di settore in materia di eliminazione di barriere architettoniche in riferimento alla Legge n.13 del 9 gennaio 1989”.

Dunque, il Tribunale di Catanzaro ha, nel provvedimento adottato, preso in considerazione tanto l’articolo 32 Cost. quanto  l’art. 42 Cost sostenendo che l’esercizio del diritto debba essere bilanciato con la tutela delle proprietà privata: “Pertanto la tutela delle persone con problemi di mobilità deve essere bilanciata con la tutela della proprietà virgola in parte la prima potrebbe essere recessiva nel caso in cui per garantirne l’esercizio potrebbero venire mesi elementi essenziali nello statuto quali, ad esempio, il decoro architettonico dell’edificio, il pari uso dei condomini, il godimento degli spazi comuni” Cass. Civ. n.2133/2017.

Proseguendo il proprio iter logico-argomentativo il Tribunale ha sostenuto che: “trattandosi di tutelare il diritto alla salute e alla libertà di movimento, si ritiene sussistere anche il requisito della irreparabilità del pregiudizio ti ricorrente subirebbe nelle more di un giudizio ordinario, in compromissione della salute e della libertà di locomozione sono tendenzialmente destinate ad aggravarsi e non sono, oltre tutto, suscettibili di una tutela risarcitoria per equivalente

Dunque, il Tribunale ha ampiamente riconosciuto il diritto del condomino, una volta appurato che il vano elevatore non intaccasse in alcun modo il diritto degli altri condomini e fosse installato nel pieno rispetto dell’aspetto normativo statico che di quello urbanistico comunale, all’installazione del vano elevatore al fine di tutelare la propria libertà di movimento.  

Pertanto, il ricorrente, finalmente potrà godersi la propria libertà di movimento.

 

 

 

-Dott.ssa Chiara Verdone-

-Laureanda Olga Cosentino-

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