Violazione di obblighi informativi, la responsabilità della banca
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15709/2019, ha ulteriormente chiarito gli obblighi informativi in capo all’intermediario finanziario, la cui violazione porta a responsabilità di quest’ultimo.
“Gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sussistono a prescindere dai profili di rischio e dalla sua esperienza in materia, poiché è proprio in relazione a tali informazioni che il cliente può scegliere gli investimenti che, secondo lui, hanno maggiori probabilità di successo”.
La vicenda origina dal rigetto, da parte della Corte d’Appello di Torino, dell’azione di risarcimento da responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, promossa da un cliente contro una banca, per non aver, il primo, ricevuto sufficienti informazioni sulla natura delle operazioni che sarebbe andato a sottoscrivere.
La banca replicava riportando una profilazione del cliente, corrispondente a quella di un investitore esperto. Il cliente ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte accogliendo il ricorso statuisce il principio di diritto suesposto nonché alcune importante informazioni in merito alla diligenza pretesa verso la banca.
Gli Ermellini sostengono che anche un cliente esperto deve sempre essere destinatario di informazioni veritiere, puntali e complete dal momento che, pur avendo optato per investimenti ad alto rischio, deve essere garantita alla parte debole sempre la possibilità di autodeterminarsi consapevolmente nella scelta tra una pluralità di investimenti rischiosi.
La Cassazione coglie l’occasione per ricordare che la condotta dell’intermediario mobiliare deve essere sempre ispirata al principio cd del miglior interesse del cliente: difatti, per assolvere a tale principio, la Banca deve necessariamente fornire al cliente tutte le informazioni necessarie in modo tale da poter comprendere l’effettiva finalità che il cliente vuole perseguire con l’operazione, pur quando questo ha un elevato grado di esperienza.
Infine, in tema di responsabilità, derogando alla disciplina del diritto comune quando si parla di responsabilità extracontrattuale, sarà la Banca che dovrà dimostrare di aver adottato tutta la diligenza che da lei si può pretendere, mentre per il cliente sarà sufficiente dimostrare il danno e il nesso causale.
Luca Chiaretti
Violazione di obblighi informativi, la responsabilità della banca
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“Gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sussistono a prescindere dai profili di rischio e dalla sua esperienza in materia, poiché è proprio in relazione a tali informazioni che il cliente può scegliere gli investimenti che, secondo lui, hanno maggiori probabilità di successo”.
La vicenda origina dal rigetto, da parte della Corte d’Appello di Torino, dell’azione di risarcimento da responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, promossa da un cliente contro una banca, per non aver, il primo, ricevuto sufficienti informazioni sulla natura delle operazioni che sarebbe andato a sottoscrivere.
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La Cassazione coglie l’occasione per ricordare che la condotta dell’intermediario mobiliare deve essere sempre ispirata al principio cd del miglior interesse del cliente: difatti, per assolvere a tale principio, la Banca deve necessariamente fornire al cliente tutte le informazioni necessarie in modo tale da poter comprendere l’effettiva finalità che il cliente vuole perseguire con l’operazione, pur quando questo ha un elevato grado di esperienza.
Infine, in tema di responsabilità, derogando alla disciplina del diritto comune quando si parla di responsabilità extracontrattuale, sarà la Banca che dovrà dimostrare di aver adottato tutta la diligenza che da lei si può pretendere, mentre per il cliente sarà sufficiente dimostrare il danno e il nesso causale.
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