Diritto civile
Published On: 24 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Valutazione errata della prova, quando c'è responsabilità civile magistrato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22326, depositata il 22 ottobre 2014, ha affrontato il tema relativo alla responsabilità civile del magistrato per colpa grave, nel caso di errata valutazione di una prova nel corso del procedimento.

Il caso trae origine dal reclamo innanzi alla Corte d’appello proposto da un uomo avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria dallo stesso proposta contro i magistrati, i quali a parere del ricorrente si erano resi responsabili di colpa grave negando con inescusabile negligenza un fatto la cui esistenza risultava invece inequivocabilmente dagli atti del procedimento.

Dato che il Collegio rigettava il reclamo proposto, considerando quello dei magistrati un mero errore di valutazione del materiale probatorio, l’uomo adiva la Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e lamentando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla asserita genericità della domanda risarcitoria.

I Giudici della Suprema Corte hanno però affermato che, in tema di attività valutativa dei fatti e delle prove, la responsabilità ex art. 2 della l. n. 117/1988 per i magistrati è insussistente, giacché l’ipotesi normativa della inescusabile negligenza si concretizza nell’utilizzo di elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio, mentre in questo caso si è trattato di un mero errore di valutazione del materiale probatorio.

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Published On: 24 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Valutazione errata della prova, quando c'è responsabilità civile magistrato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22326, depositata il 22 ottobre 2014, ha affrontato il tema relativo alla responsabilità civile del magistrato per colpa grave, nel caso di errata valutazione di una prova nel corso del procedimento.

Il caso trae origine dal reclamo innanzi alla Corte d’appello proposto da un uomo avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria dallo stesso proposta contro i magistrati, i quali a parere del ricorrente si erano resi responsabili di colpa grave negando con inescusabile negligenza un fatto la cui esistenza risultava invece inequivocabilmente dagli atti del procedimento.

Dato che il Collegio rigettava il reclamo proposto, considerando quello dei magistrati un mero errore di valutazione del materiale probatorio, l’uomo adiva la Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e lamentando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla asserita genericità della domanda risarcitoria.

I Giudici della Suprema Corte hanno però affermato che, in tema di attività valutativa dei fatti e delle prove, la responsabilità ex art. 2 della l. n. 117/1988 per i magistrati è insussistente, giacché l’ipotesi normativa della inescusabile negligenza si concretizza nell’utilizzo di elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio, mentre in questo caso si è trattato di un mero errore di valutazione del materiale probatorio.

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