Tutela disabili: “Dopo di noi” è legge
Dopo l’approvazione in via definitiva da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge del 2016 n. 112, meglio conosciuto come “Dopo di noi”, è arrivata anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 24 giugno u.s.
Tale legge ha come fine principale quello di assicurare una giusta tutela a tutti quei soggetti affetti da una qualsivoglia forma di disabilità, non dovuta ad invecchiamento ma preesistente, che non abbiano altresì un sufficiente sostegno data la perdita dei genitori.
In primis, il suddetto obiettivo, si raggiungerà tramite l’istituzione di un Fondo che solo per il 2016 è di importo pari a 90 milioni di Euro – come previsto dall’articolo 3 della stessa legge – e si assesterà sui 38, 3 milioni di Euro per il 2017 e 56, 1 milioni di Euro per l’anno 2018. “L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo”, si legge testualmente nel testo di legge pubblicato. Viene inoltre prevista la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali che dovranno provvedere tanto a definire i criteri previsti per erogare i finanziamenti e i casi specifici di revoca dei medesimi quanto a vigilare sulla corretta attuazione delle varie attività poste in essere.
La vera novità introdotta però tramite tale intervento normativo è l’introduzione dello strumento giuridico conosciuto come “trust”, vale a dire l’esistenza di vincoli di destinazione sui dati beni al fine di garantire e tutelare, a seguito della perdita dei genitori, le persone affette da disabilità.
A ciò si aggiunga altresì un trattamento fiscale fatto di esenzioni e agevolazioni, subordinato però alla necessità che il vincolo di destinazione sia istituito al fine esclusivo di raggiungere “l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.”
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Tale legge ha come fine principale quello di assicurare una giusta tutela a tutti quei soggetti affetti da una qualsivoglia forma di disabilità, non dovuta ad invecchiamento ma preesistente, che non abbiano altresì un sufficiente sostegno data la perdita dei genitori.
In primis, il suddetto obiettivo, si raggiungerà tramite l’istituzione di un Fondo che solo per il 2016 è di importo pari a 90 milioni di Euro – come previsto dall’articolo 3 della stessa legge – e si assesterà sui 38, 3 milioni di Euro per il 2017 e 56, 1 milioni di Euro per l’anno 2018. “L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo”, si legge testualmente nel testo di legge pubblicato. Viene inoltre prevista la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali che dovranno provvedere tanto a definire i criteri previsti per erogare i finanziamenti e i casi specifici di revoca dei medesimi quanto a vigilare sulla corretta attuazione delle varie attività poste in essere.
La vera novità introdotta però tramite tale intervento normativo è l’introduzione dello strumento giuridico conosciuto come “trust”, vale a dire l’esistenza di vincoli di destinazione sui dati beni al fine di garantire e tutelare, a seguito della perdita dei genitori, le persone affette da disabilità.
A ciò si aggiunga altresì un trattamento fiscale fatto di esenzioni e agevolazioni, subordinato però alla necessità che il vincolo di destinazione sia istituito al fine esclusivo di raggiungere “l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.”
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