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Published On: 22 Maggio 2024Categories: Claudia Bazzucchi, Diritto civile

Travisamento del contenuto oggettivo della prova

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova si verifica quando il Giudice commette una svista materiale riguardante il fatto probatorio in sé.

Questo tipo di errore riguarda l’errata percezione di un dato oggettivo che risulta evidente dai documenti o dagli atti presentati in giudizio, ad esempio, se un documento prodotto in giudizio attesta una specifica data e il Giudice, per svista, legge una data diversa da quella effettivamente riportata.

L’errore di fatto che causa un travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto prevista e disciplinata dall’art. 395, n. 4 del c.p.c.

I presupposti per la revocazione per errore di fatto includono:

travisamento del contenuto oggettivo della prova

 

  1. Errore percepibile dai documenti: L’errore deve risultare immediatamente evidente dagli atti o documenti della causa, senza necessità di interpretazione o analisi approfondita.
  2. Non discussione del punto: Il punto relativo all’errore di fatto non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti durante il processo. Tale ultimo punto implica che il giudice ha commesso una svista evidente, indipendentemente dalle argomentazioni delle parti.

In caso di soddisfacimento di detti presupposti, il rimedio della revocazione è appropriato per correggere l’errore e garantire una giustizia accurata ed equa poiché consente di riesaminare la decisione alla luce della corretta percezione del fatto probatorio.

Tuttavia, quando il fatto probatorio costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, ossia se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio deve essere fatto valere attraverso il ricorso per cassazione, in concorso dei presupposti di legge.

Questo tipo di errore implica una differenza di interpretazione tra le parti e il giudice sulla valutazione del fatto probatorio.

A seconda della natura del fatto probatorio (processuale o sostanziale), si applicano i diversi motivi previsti dall’articolo 360 c.p.c.:

  1. Fatto Processuale: Se l’errore riguarda un fatto processuale, il ricorso deve essere presentato ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., che permette di impugnare la sentenza per motivi attinenti alla nullità del procedimento o della sentenza stessa. In questo contesto, si può contestare l’erronea valutazione o l’omissione di una prova processuale significativa;
  2. Fatto Sostanziale: Se l’errore riguarda un fatto sostanziale, il ricorso deve essere presentato ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., che consente di impugnare la sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Questo tipo di ricorso è pertinente quando si ritiene che il giudice abbia travisato o valutato in modo errato un fatto sostanziale rilevante per la decisione finale.

In tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che in data 5 marzo 2024 n. 5792, ha espresso seguente principio di diritto:

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

Dunque, la sentenza rimarca che l’errore di fatto suscettibile di revocazione non include il semplice omesso esame di un fatto, sia esso sostanziale o processuale, ma per essere accolto – come motivo di revocazione – deve sussistere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare che, se il fatto fosse stato correttamente percepito, la decisione sarebbe stata diversa.

 

Dott.ssa Claudia Bazzucchi

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Published On: 22 Maggio 2024Categories: Claudia Bazzucchi, Diritto civileBy

Travisamento del contenuto oggettivo della prova

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova si verifica quando il Giudice commette una svista materiale riguardante il fatto probatorio in sé.

Questo tipo di errore riguarda l’errata percezione di un dato oggettivo che risulta evidente dai documenti o dagli atti presentati in giudizio, ad esempio, se un documento prodotto in giudizio attesta una specifica data e il Giudice, per svista, legge una data diversa da quella effettivamente riportata.

L’errore di fatto che causa un travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto prevista e disciplinata dall’art. 395, n. 4 del c.p.c.

I presupposti per la revocazione per errore di fatto includono:

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  1. Errore percepibile dai documenti: L’errore deve risultare immediatamente evidente dagli atti o documenti della causa, senza necessità di interpretazione o analisi approfondita.
  2. Non discussione del punto: Il punto relativo all’errore di fatto non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti durante il processo. Tale ultimo punto implica che il giudice ha commesso una svista evidente, indipendentemente dalle argomentazioni delle parti.

In caso di soddisfacimento di detti presupposti, il rimedio della revocazione è appropriato per correggere l’errore e garantire una giustizia accurata ed equa poiché consente di riesaminare la decisione alla luce della corretta percezione del fatto probatorio.

Tuttavia, quando il fatto probatorio costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, ossia se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio deve essere fatto valere attraverso il ricorso per cassazione, in concorso dei presupposti di legge.

Questo tipo di errore implica una differenza di interpretazione tra le parti e il giudice sulla valutazione del fatto probatorio.

A seconda della natura del fatto probatorio (processuale o sostanziale), si applicano i diversi motivi previsti dall’articolo 360 c.p.c.:

  1. Fatto Processuale: Se l’errore riguarda un fatto processuale, il ricorso deve essere presentato ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., che permette di impugnare la sentenza per motivi attinenti alla nullità del procedimento o della sentenza stessa. In questo contesto, si può contestare l’erronea valutazione o l’omissione di una prova processuale significativa;
  2. Fatto Sostanziale: Se l’errore riguarda un fatto sostanziale, il ricorso deve essere presentato ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., che consente di impugnare la sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Questo tipo di ricorso è pertinente quando si ritiene che il giudice abbia travisato o valutato in modo errato un fatto sostanziale rilevante per la decisione finale.

In tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che in data 5 marzo 2024 n. 5792, ha espresso seguente principio di diritto:

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

Dunque, la sentenza rimarca che l’errore di fatto suscettibile di revocazione non include il semplice omesso esame di un fatto, sia esso sostanziale o processuale, ma per essere accolto – come motivo di revocazione – deve sussistere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare che, se il fatto fosse stato correttamente percepito, la decisione sarebbe stata diversa.

 

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