Traffico di organi per il trapianto: approvata la legge n. 236
Con lo scopo di fronteggiare l’ampliarsi del traffico illegale di organi umani, il legislatore, con legge n. 236 del 2016 in materia di traffico di organi destinati al trapianto prelevati da persona vivente, ha inteso, in primis, prevedere un nuovo reato diretto a punire chiunque commercializzi illecitamente organi, o parti di essi, prelevati da persona vivente ed, in secundis, introdurre nel corpo dell’art. 416, comma VI, c.p. in materia di associazione a delinquere, il riferimento alla neo-norma e conseguentemente prevedere pene aggravate nel caso di associazione a delinquere finalizzata al traffico di organi di provenienza umana.
Il nuovo articolo – l’art. 601 bis c.p. rubricato traffico di organi umani prelevati da persona vivente – è stato inserito tra i delitti contro la personalità individuale e segue il reato previsto dall’art. 600 c.p., in materia di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, ed il delitto di cui all’art. 601 c.p., rubricato tratta di schiavi, entrambi diretti a punire chiunque costringa qualunque persona a sottoporsi al prelievo di organi.
Tale articolo è composto di due commi: il primo comma prevede la pena della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da 50.000 a 300.000 Euro per chiunque svolga qualunque attività diretta al commercio illecito di organi di provenienza umana; con il secondo comma, il legislatore, ha previsto la pena della reclusione da 3 a 7 anni e della multa da 50.000 a 300.00 Euro per chiunque organizzi ovvero pubblicizzi, anche telematicamente, viaggi o annunci finalizzati al traffico di organi.
Con tale novità, il legislatore ha voluto, quindi, porre un evidente freno al fenomeno sempre più dilagante del traffico illegale di organi da trapiantare, realizzato il più delle volte da associazioni criminali, prevedendo delle pene per ogni possibile manifestazione di tale fenomeno.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Traffico di organi per il trapianto: approvata la legge n. 236
Con lo scopo di fronteggiare l’ampliarsi del traffico illegale di organi umani, il legislatore, con legge n. 236 del 2016 in materia di traffico di organi destinati al trapianto prelevati da persona vivente, ha inteso, in primis, prevedere un nuovo reato diretto a punire chiunque commercializzi illecitamente organi, o parti di essi, prelevati da persona vivente ed, in secundis, introdurre nel corpo dell’art. 416, comma VI, c.p. in materia di associazione a delinquere, il riferimento alla neo-norma e conseguentemente prevedere pene aggravate nel caso di associazione a delinquere finalizzata al traffico di organi di provenienza umana.
Il nuovo articolo – l’art. 601 bis c.p. rubricato traffico di organi umani prelevati da persona vivente – è stato inserito tra i delitti contro la personalità individuale e segue il reato previsto dall’art. 600 c.p., in materia di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, ed il delitto di cui all’art. 601 c.p., rubricato tratta di schiavi, entrambi diretti a punire chiunque costringa qualunque persona a sottoporsi al prelievo di organi.
Tale articolo è composto di due commi: il primo comma prevede la pena della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da 50.000 a 300.000 Euro per chiunque svolga qualunque attività diretta al commercio illecito di organi di provenienza umana; con il secondo comma, il legislatore, ha previsto la pena della reclusione da 3 a 7 anni e della multa da 50.000 a 300.00 Euro per chiunque organizzi ovvero pubblicizzi, anche telematicamente, viaggi o annunci finalizzati al traffico di organi.
Con tale novità, il legislatore ha voluto, quindi, porre un evidente freno al fenomeno sempre più dilagante del traffico illegale di organi da trapiantare, realizzato il più delle volte da associazioni criminali, prevedendo delle pene per ogni possibile manifestazione di tale fenomeno.
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