Published On: 2 Aprile 2018Categories: Articoli, Diritto del Lavoro, Diritto di famiglia, Gavril Zaccaria

TFR: quando decorre il diritto dell’ex coniuge a percepirne una quota

Con sentenza n. 7239 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di pagamento avanzata dalla ex moglie della quota di TFR ai sensi dell’art. 12 bis della Legge 898 del 1970.

La ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente escluso il suo diritto a percepire la quota di TFR individuando come termine temporale per l’esigibilità della somma quello in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge anziché quello in cui sorge il relativo diritto.

Secondo la Suprema Corte l’espressione contenuta nell’art. 12-bis della legge 10 dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato la norma avendo individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento, quella nella quale è sorto il diritto dell’ex marito al TFR ed avendo negato, conformemente all’orientamento sopra richiamato, il diritto per l’ex moglie a riceverne una quota essendo stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto dl TRF in capo all’ex marito.

Avv. Gavril Zaccaria

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TFR: quando decorre il diritto dell’ex coniuge a percepirne una quota

Con sentenza n. 7239 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di pagamento avanzata dalla ex moglie della quota di TFR ai sensi dell’art. 12 bis della Legge 898 del 1970.

La ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente escluso il suo diritto a percepire la quota di TFR individuando come termine temporale per l’esigibilità della somma quello in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge anziché quello in cui sorge il relativo diritto.

Secondo la Suprema Corte l’espressione contenuta nell’art. 12-bis della legge 10 dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato la norma avendo individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento, quella nella quale è sorto il diritto dell’ex marito al TFR ed avendo negato, conformemente all’orientamento sopra richiamato, il diritto per l’ex moglie a riceverne una quota essendo stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto dl TRF in capo all’ex marito.

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