Tetto ai prelievi bancari: approvata la legge
Con il Decreto Legge n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016 è stato modificato l’art. 32 del D.P.R. 600/73, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di richiedere ed acquisire dai contribuenti dati e notizie rilevanti necessari per gli accertamenti e le rettifiche svolte nei confronti degli stessi.
In primis occorre evidenziare che il legislatore, con tale normativa, ha inteso prevedere dei limiti massimi riguardo agli importi che è possibile prelevare – non superiori ad Euro 1.000, 00 giornalieri ed Euro 5.000, 00 mensili – oltre i quali, nei casi in cui tali somme non risultino dalle scritture contabili o non ne sia indicato il beneficiario, vi è la possibilità che l’Agenzia delle Entrate proceda ad un accertamento fiscale.
La novità più saliente consiste nell’aver escluso i lavoratori autonomi, e quindi i professionisti, dal dover rispettare tali limiti, senza dover incorrere in un accertamento fiscale.
Ed infatti essendo intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 228/2014 – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo in questione limitatamente alle parole “o compensi” perché lesive del principio di ragionevolezza e di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito – il legislatore ha soppresso le parole “o compensi”, escludendo quindi definitivamente i lavoratori autonomi dalla possibilità di essere soggetti ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate nel caso di prelievi, superiori ai limiti predetti, che non risultino dalle scritture contabili o ne sia indicato il soggetto beneficiario.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Tetto ai prelievi bancari: approvata la legge
Con il Decreto Legge n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016 è stato modificato l’art. 32 del D.P.R. 600/73, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di richiedere ed acquisire dai contribuenti dati e notizie rilevanti necessari per gli accertamenti e le rettifiche svolte nei confronti degli stessi.
In primis occorre evidenziare che il legislatore, con tale normativa, ha inteso prevedere dei limiti massimi riguardo agli importi che è possibile prelevare – non superiori ad Euro 1.000, 00 giornalieri ed Euro 5.000, 00 mensili – oltre i quali, nei casi in cui tali somme non risultino dalle scritture contabili o non ne sia indicato il beneficiario, vi è la possibilità che l’Agenzia delle Entrate proceda ad un accertamento fiscale.
La novità più saliente consiste nell’aver escluso i lavoratori autonomi, e quindi i professionisti, dal dover rispettare tali limiti, senza dover incorrere in un accertamento fiscale.
Ed infatti essendo intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 228/2014 – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo in questione limitatamente alle parole “o compensi” perché lesive del principio di ragionevolezza e di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito – il legislatore ha soppresso le parole “o compensi”, escludendo quindi definitivamente i lavoratori autonomi dalla possibilità di essere soggetti ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate nel caso di prelievi, superiori ai limiti predetti, che non risultino dalle scritture contabili o ne sia indicato il soggetto beneficiario.
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