Published On: 20 Novembre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Maddalena Iavazzo

Testamento olografo, se non c’è la data è annullabile

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23014/2015 depositata in data 11.11.2015, tornando ad occuparsi della validità del testamento olografo, ne ha nuovamente riconosciuto l’annullabilità in assenza di data affermando, in sintesi, il principio di diritto secondo cui “In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta dall’art. 602 cod. civ. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606 secondo comma dello stesso codice”.

La pronuncia in discorso è stata resa dalla Corte a definizione di un contenzioso avviato anni addietro dai fratelli di una signora morta suicida che, con testamento olografo completamente privo di data, aveva istituito suoi eredi testamentari altre due persone.

I congiunti della defunta con il proposto ricorso per cassazione avevano censurato la precedente pronuncia della Corte di Appello di Cagliari che, pur in assenza di data, aveva riconosciuto la validità della scheda sul presupposto che la data della stessa sarebbe stata ricavabile in modo certo dall’espressione ivi contenuta “oggi finisco di soffrire e voglio finirla” così da far presumere che la redazione della scheda fosse avvenuta il medesimo giorno del suicidio; di contro i ricorrenti sostenevano che la data del testamento fosse un elemento non fungibile e che comunque la predetta espressione non fosse sufficiente a determinare il giorno esatto di redazione della scheda.

Così contestualizzato l’oggetto del contendere, la Suprema Corte, richiamando suoi procedenti pronunce da cui non ha ritenuto di doversi discostare (cfr. Cass. n. 12124 del 14.05.2008, Cass. n. 7783 del 08.06.2001, n. 6682 del 09.12.19888, n. 1323 del 24.06.1965), ha ricordato come il testamento olografo, al pari di quello pubblico e segreto, costituisca un negozio mortis causa solenne, che ha quindi una forma vincolata prescritta dalla legge ad substantiam.

Su questi presupposti la Corte ha quindi nuovamente precisato come, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese e anno, costituisca “requisito essenziale di forma” per la validità dell’atto in discorso e che esso non possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto essendo, di contro, necessario che sulla scheda vi sia una data, scritta di pugno dal testatore, o che essa sia comunque ricavabile per intero dal contenuto della scheda testamentaria (ipotesi verificabile nel caso in cui la scheda, ancorchè priva di una data strutturata in giorno, mese e anno, contenga formule equipollenti come Capodanno 2010, Natale 2009, Pasqua 2011, o ancora faccia riferimento ad un evento notorio che abbia una data precisa come un terremoto, un attentato, una strage, ecc.).

In tale ottica la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello di Cagliari avesse erroneamente interpretato i sopra richiamati principi laddove ha attribuito alle espressioni “oggi finisco di soffrire”, “voglio finirla”, “vi saluto e la faccia finita” un valore ulteriore, così creando un diretto collegamento fra il giorno del suicidio e quello di redazione del testamento.

Tuttavia, osserva la Corte, dette espressioni non porterebbero all’automatica coincidenza fra i due momenti temporali poiché non vi è e non vi può essere la certezza che, subito dopo aver redatto il testamento, e quindi il medesimo giorno, la testatrice si sia effettivamente tolta la vita o che invece non lo abbia fatto nei giorni a venire, o che comunque il decesso sia poi sopravvenuto il medesimo giorno in cui il gesto suicida è stato compiuto.

La Corte quindi, ritenuta l’incertezza sia sull’an che sul quando rispetto all’evento morte/suicidio, ha concluso che la scheda testamentaria non contenesse in via intrinseca elementi tali da integrare una valida data o da cui comunque ricavare la stessa.

Pertanto, essendo il testamento privo di data, la Cassazione ha annullato la scheda testamentaria affermando il principio sopra meglio enunciato.

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Testamento olografo, se non c’è la data è annullabile

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23014/2015 depositata in data 11.11.2015, tornando ad occuparsi della validità del testamento olografo, ne ha nuovamente riconosciuto l’annullabilità in assenza di data affermando, in sintesi, il principio di diritto secondo cui “In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta dall’art. 602 cod. civ. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606 secondo comma dello stesso codice”.

La pronuncia in discorso è stata resa dalla Corte a definizione di un contenzioso avviato anni addietro dai fratelli di una signora morta suicida che, con testamento olografo completamente privo di data, aveva istituito suoi eredi testamentari altre due persone.

I congiunti della defunta con il proposto ricorso per cassazione avevano censurato la precedente pronuncia della Corte di Appello di Cagliari che, pur in assenza di data, aveva riconosciuto la validità della scheda sul presupposto che la data della stessa sarebbe stata ricavabile in modo certo dall’espressione ivi contenuta “oggi finisco di soffrire e voglio finirla” così da far presumere che la redazione della scheda fosse avvenuta il medesimo giorno del suicidio; di contro i ricorrenti sostenevano che la data del testamento fosse un elemento non fungibile e che comunque la predetta espressione non fosse sufficiente a determinare il giorno esatto di redazione della scheda.

Così contestualizzato l’oggetto del contendere, la Suprema Corte, richiamando suoi procedenti pronunce da cui non ha ritenuto di doversi discostare (cfr. Cass. n. 12124 del 14.05.2008, Cass. n. 7783 del 08.06.2001, n. 6682 del 09.12.19888, n. 1323 del 24.06.1965), ha ricordato come il testamento olografo, al pari di quello pubblico e segreto, costituisca un negozio mortis causa solenne, che ha quindi una forma vincolata prescritta dalla legge ad substantiam.

Su questi presupposti la Corte ha quindi nuovamente precisato come, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese e anno, costituisca “requisito essenziale di forma” per la validità dell’atto in discorso e che esso non possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto essendo, di contro, necessario che sulla scheda vi sia una data, scritta di pugno dal testatore, o che essa sia comunque ricavabile per intero dal contenuto della scheda testamentaria (ipotesi verificabile nel caso in cui la scheda, ancorchè priva di una data strutturata in giorno, mese e anno, contenga formule equipollenti come Capodanno 2010, Natale 2009, Pasqua 2011, o ancora faccia riferimento ad un evento notorio che abbia una data precisa come un terremoto, un attentato, una strage, ecc.).

In tale ottica la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello di Cagliari avesse erroneamente interpretato i sopra richiamati principi laddove ha attribuito alle espressioni “oggi finisco di soffrire”, “voglio finirla”, “vi saluto e la faccia finita” un valore ulteriore, così creando un diretto collegamento fra il giorno del suicidio e quello di redazione del testamento.

Tuttavia, osserva la Corte, dette espressioni non porterebbero all’automatica coincidenza fra i due momenti temporali poiché non vi è e non vi può essere la certezza che, subito dopo aver redatto il testamento, e quindi il medesimo giorno, la testatrice si sia effettivamente tolta la vita o che invece non lo abbia fatto nei giorni a venire, o che comunque il decesso sia poi sopravvenuto il medesimo giorno in cui il gesto suicida è stato compiuto.

La Corte quindi, ritenuta l’incertezza sia sull’an che sul quando rispetto all’evento morte/suicidio, ha concluso che la scheda testamentaria non contenesse in via intrinseca elementi tali da integrare una valida data o da cui comunque ricavare la stessa.

Pertanto, essendo il testamento privo di data, la Cassazione ha annullato la scheda testamentaria affermando il principio sopra meglio enunciato.

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