Testamento olografo: la contestazione della falsità della data e l'onere della prova
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 22197/2017 depositata in data 22.09.2017, tornando ad occuparsi della validità del testamento olografo con particolare riferimento alla validità della data ivi apposta, alla contestazione della sua validità ed all’onere della prova, ha affermato il principio di diritto secondo cui “La parte che contesti la veridicità della data indicata in un testamento olografo, in presenza di una delle ipotesi previste dall’art. 602 c.c., comma 3, deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale del testamento e grava su di essa l’onere della relativa prova”.
La pronuncia in discorso è stata resa dalla Suprema Corte nel solco di un contenzioso ereditario, iniziato diversi anni prima, fra due persone entrambe designate eredi universali del de cuius in forza di due distinti testamenti olografi, l’uno successo all’altro.
Nel caso trattato era accaduto infatti che l’erede nominato in forza di testamento olografo del luglio 2000 aveva avviato un’azione di petizione nei confronti dell’erede nominato in forza di testamento olografo del novembre 1999; la domanda in primo grado era stata accolta dal Tribunale di Chiavari che, ritenuta l’autenticità del testamento alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, aveva altresì ritenuto provata anche la circostanza relativa alla posteriorità della data del testamento posto a fondamento della domanda rispetto alla scheda testamentaria in base alla quale l’eredità era stata devolta ad altro soggetto.
Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Genova aveva invece ritenuto che fosse rimasta priva di riscontri probatori l’effettiva posteriorità della data del testamento datato luglio 2000 rispetto a quello del novembre 1999; la Corte territoriale aveva altresì riconosciuto come onere a carico della parte attrice in primo grado quello di provare la posteriorità della data.
In tale contesto si inserisce la decisione assunta dalla Suprema Corte con l’ordinanza qui in commento, la quale ha ritenuto che – provata l’autenticità del testamento olografo (per come risultante dalla CTU espletata in corso di causa) – l’attrice avesse assolto l’onere probatorio a fondamento della propria domanda, laddove invece l’onere di provare la falsità o l’errore materiale della scheda con riferimento alla data non può che gravare sulla parte che a tale pronuncia abbia un interesse giuridicamente rilevante a dedurla e farla valere in giudizio.
Da qui l’affermazione del principio di cui in premessa secondo cui la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con onere su di lei gravante della relativa prova.
Avv. Maddalena Iavazzo
Testamento olografo: la contestazione della falsità della data e l'onere della prova
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 22197/2017 depositata in data 22.09.2017, tornando ad occuparsi della validità del testamento olografo con particolare riferimento alla validità della data ivi apposta, alla contestazione della sua validità ed all’onere della prova, ha affermato il principio di diritto secondo cui “La parte che contesti la veridicità della data indicata in un testamento olografo, in presenza di una delle ipotesi previste dall’art. 602 c.c., comma 3, deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale del testamento e grava su di essa l’onere della relativa prova”.
La pronuncia in discorso è stata resa dalla Suprema Corte nel solco di un contenzioso ereditario, iniziato diversi anni prima, fra due persone entrambe designate eredi universali del de cuius in forza di due distinti testamenti olografi, l’uno successo all’altro.
Nel caso trattato era accaduto infatti che l’erede nominato in forza di testamento olografo del luglio 2000 aveva avviato un’azione di petizione nei confronti dell’erede nominato in forza di testamento olografo del novembre 1999; la domanda in primo grado era stata accolta dal Tribunale di Chiavari che, ritenuta l’autenticità del testamento alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, aveva altresì ritenuto provata anche la circostanza relativa alla posteriorità della data del testamento posto a fondamento della domanda rispetto alla scheda testamentaria in base alla quale l’eredità era stata devolta ad altro soggetto.
Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Genova aveva invece ritenuto che fosse rimasta priva di riscontri probatori l’effettiva posteriorità della data del testamento datato luglio 2000 rispetto a quello del novembre 1999; la Corte territoriale aveva altresì riconosciuto come onere a carico della parte attrice in primo grado quello di provare la posteriorità della data.
In tale contesto si inserisce la decisione assunta dalla Suprema Corte con l’ordinanza qui in commento, la quale ha ritenuto che – provata l’autenticità del testamento olografo (per come risultante dalla CTU espletata in corso di causa) – l’attrice avesse assolto l’onere probatorio a fondamento della propria domanda, laddove invece l’onere di provare la falsità o l’errore materiale della scheda con riferimento alla data non può che gravare sulla parte che a tale pronuncia abbia un interesse giuridicamente rilevante a dedurla e farla valere in giudizio.
Da qui l’affermazione del principio di cui in premessa secondo cui la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con onere su di lei gravante della relativa prova.
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