Tentato suicidio repentino. La colpa non è della scuola
La Corte di Cassazione, sez. III Civile con ordinanza n. 17085/2017; depositata l’11 luglio ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di una giovane studentessa nei confronti di una Scuola e del Ministero dell’Istruzione.
Tale richiesta era stata effettuata in seguito al tentato suicidio messo in atto dalla figlia, all’epoca studentessa di scuola media, la quale si era gettata da una finestra durante una lezione.
La studentessa ha subito gravissimi danni e i genitori hanno attribuito la responsabilità del drammatico episodio agli insegnanti, a loro avviso non attenti e vigili quanto sarebbe stato opportuno. Tuttavia i Giudici, prima in Tribunale, poi in Corte d’Appello e ora, infine, in Cassazione hanno escluso che «gli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti» possano «estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo».
Il tentato suicidio si è verificato «in modo inconsulto e repentino», così da escludere «ogni legame di causalità tra le eventuali omissioni contestabili alla scuola e ai docenti» e «i gravi danni alla salute» riportati dalla ragazza, lasciatasi cadere nel vuoto dal secondo piano dell’edificio.
Ciò ha fatto si che il risarcimento richiesto da genitori e figlia non fosse accolto.
Dott.ssa Chiara Vaccaro
Tentato suicidio repentino. La colpa non è della scuola
La Corte di Cassazione, sez. III Civile con ordinanza n. 17085/2017; depositata l’11 luglio ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di una giovane studentessa nei confronti di una Scuola e del Ministero dell’Istruzione.
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La studentessa ha subito gravissimi danni e i genitori hanno attribuito la responsabilità del drammatico episodio agli insegnanti, a loro avviso non attenti e vigili quanto sarebbe stato opportuno. Tuttavia i Giudici, prima in Tribunale, poi in Corte d’Appello e ora, infine, in Cassazione hanno escluso che «gli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti» possano «estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo».
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