Published On: 13 Luglio 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Tentativo di mediazione obbligatoria, la presenza della parte è necessaria?

Con sentenza n. 18068 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sull’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

La Corte di Appello di Salerno aveva disatteso l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda ritenendo che la mancata comparizione personale della parte, ma del solo difensore munito di procura alle liti non comportava di per sé l’improcedibilità dell’azione giudiziale, ma doveva ritenersi solo indicativa del mancato raggiungimento dell’accordo e del conseguente avveramento della condizione di procedibilità.

Il ricorrente lamenta, quindi, che il Giudice a quo abbia errato laddove non avesse ritenuto necessaria la presenza delle parti personalmente in mediazione affinché potesse considerarsi assolta la condizione di procedibilità.

Gli Ermellini ricordano, anzitutto, che la questione è stata già affrontata di recente dalla sentenza n. 8473 del 27/03/2019, la quale ha affermato i seguenti principi di diritto:

“- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;

– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;

– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.

Conclude la Corte che, nel caso di specie, non può considerarsi avverata la condizione di procedibilità in quanto al primo incontro davanti al mediatore si era presentato il solo difensore della parte interessata all’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria “munito di sola procura alle liti“.

Il Collegio ha dunque accolto il ricorso.

Avv. Gavril Zaccaria

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 13 Luglio 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

Tentativo di mediazione obbligatoria, la presenza della parte è necessaria?

Con sentenza n. 18068 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sull’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

La Corte di Appello di Salerno aveva disatteso l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda ritenendo che la mancata comparizione personale della parte, ma del solo difensore munito di procura alle liti non comportava di per sé l’improcedibilità dell’azione giudiziale, ma doveva ritenersi solo indicativa del mancato raggiungimento dell’accordo e del conseguente avveramento della condizione di procedibilità.

Il ricorrente lamenta, quindi, che il Giudice a quo abbia errato laddove non avesse ritenuto necessaria la presenza delle parti personalmente in mediazione affinché potesse considerarsi assolta la condizione di procedibilità.

Gli Ermellini ricordano, anzitutto, che la questione è stata già affrontata di recente dalla sentenza n. 8473 del 27/03/2019, la quale ha affermato i seguenti principi di diritto:

“- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;

– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;

– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.

Conclude la Corte che, nel caso di specie, non può considerarsi avverata la condizione di procedibilità in quanto al primo incontro davanti al mediatore si era presentato il solo difensore della parte interessata all’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria “munito di sola procura alle liti“.

Il Collegio ha dunque accolto il ricorso.

Avv. Gavril Zaccaria

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.