Finalità rieducativa della pena: i vincoli nel potere discrezionale del giudice

L’art.132 cp  (“Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale”),   nella sua applicazione, deve ispirarsi al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art.27 Cost.), così da orientare il giudice nell’esercizio di un potere [...]