superecobonus casa 110 2021
Published On: 10 Settembre 2021Categories: chiara verdone, News

Superbonus Casa: quali novità?

Lo scorso 30 giugno 2021, grazie all’approvazione definitiva del disegno legge di conversione del Decreto Semplificazioni D.L. n. 59/2021, sono state attuate le misure contenute nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Le tappe più importanti sono quelle riguardanti le case popolari, per le quali è stata disposta una proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.
Dunque, il Bonus Casa 2021 continua ad essere parte integrante della Legge di Bilancio 2021.

In sostanza, grazie al Superbonus al 110%, chiunque intenda eseguire una ristrutturazione fino al 30.06.2022 potrà contare su una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per i lavori volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico.

La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020 con scadenze differenziate in base ai soggetti che li attuano. Ed infatti bisogna inserire una suddivisione per categorie ovvero:

Lavori in condominio

termine sino al 31.12.2022  senza che sia necessario eseguire il 60% dei lavori entro giugno 2021

ex case IACP

termine sino al il 30.06.2023

persone fisiche proprietarie di palazzine intere composte da 2 a 4 unità immobiliari

termine al 31 dicembre 2022 per effettuare i lavori ma solo se entro il 30 giugno 2022 avranno realizzato almeno il 60% dei lavori

interventi effettuati dai singoli contribuenti e le ex case IACP

per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022viceversa scade il 30 giugno 2022

È dunque doveroso sottolineare che tutti gli immobili oggetto della proposta legislativa devono essere già esistenti e/o comunque dotati di impianti di climatizzazione funzionante o riattivabile.

Al fine di ottenere la detrazione del 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, anche insieme ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus, i quali generalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore.

In caso contrario, e quindi qualora non fosse possibile il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, bisognerà ottenere il passaggio alla classe energetica più alta.
In conclusione, chi si trova nella classe energetica “A3” si vedrà riconosciuto il superbonus con il passaggio alla “A4”. Tale passaggio di classe va documentato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento.

Nel caso di interventi condominiali il superbonus è accessibile esclusivamente ai condòmini, i quali tramite altri interventi trainati o trainanti riescono ad ottenere il miglioramento per il singolo appartamento.

Al fine dell’ottenimento del superbonus, il bonifico va effettuato con data successiva a quella della fattura.

Per ottenere il superbonus si può indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi, oppure richiedere al fornitore lo sconto in fattura o accedere alla detrazione del credito d’imposta a terzi, comprese banche, operatori finanziari ma anche altri soggetti quali ad esempio vicini di casa o conoscenti.

Per le persone fisiche, il superbonus può essere concesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali.
Quando sullo stesso immobile vengono eseguiti più interventi oggetto del superbonus, la spesa massima detraibile equivale alla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.

In sintesi, ogni intervento effettuato mantiene il proprio massimale di spesa, mentre è importante che vengano computate voci relative a diversi e distinti interventi.
Ogni intervento da effettuare ha un limite di spesa massimo ammissibile per la detrazione. Tale limite deve rispettare i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento. Pertanto, il tecnico che sottoscriverà l’asseverazione, dovrà allegare alla stessa anche il computo metrico al fine di garantire il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.

È quindi doveroso sottolineare che non tutti i lavori di ristrutturazione vi rientrano ed infatti i lavori rientranti nel superbonus sono solamente tre e sono:

  1. i lavori trainanti,
  2. interventi di isolamento termico e
  3. gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ma vediamo quali sono i requisiti per poter ottenere il superbonus.

Indipendentemente dai limiti di spesa massimi previsti per ogni tipologia di intervento, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti.

La parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può, bensì, essere ceduta a terzi. Lo stesso discorso vale per chi percepisce solo redditi tassati con imposta sostitutiva (la cedolare secca sugli affitti, partita Iva, regime forfettario).

In tal caso dal momento che il contribuente paga un’imposta, non può detrarre nulla dalla stessa. Ecco, quindi, che la soluzione della cessione del credito o dello sconto in fattura è sicuramente la più conveniente.  In caso, invece, di totale assenza di reddito imponibile non è possibile utilizzare la detrazione e di conseguenza nemmeno lo sconto in fattura.

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Published On: 10 Settembre 2021Categories: chiara verdone, NewsBy

Superbonus Casa: quali novità?

Lo scorso 30 giugno 2021, grazie all’approvazione definitiva del disegno legge di conversione del Decreto Semplificazioni D.L. n. 59/2021, sono state attuate le misure contenute nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Le tappe più importanti sono quelle riguardanti le case popolari, per le quali è stata disposta una proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.
Dunque, il Bonus Casa 2021 continua ad essere parte integrante della Legge di Bilancio 2021.

In sostanza, grazie al Superbonus al 110%, chiunque intenda eseguire una ristrutturazione fino al 30.06.2022 potrà contare su una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per i lavori volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico.

La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020 con scadenze differenziate in base ai soggetti che li attuano. Ed infatti bisogna inserire una suddivisione per categorie ovvero:

Lavori in condominio

termine sino al 31.12.2022  senza che sia necessario eseguire il 60% dei lavori entro giugno 2021

ex case IACP

termine sino al il 30.06.2023

persone fisiche proprietarie di palazzine intere composte da 2 a 4 unità immobiliari

termine al 31 dicembre 2022 per effettuare i lavori ma solo se entro il 30 giugno 2022 avranno realizzato almeno il 60% dei lavori

interventi effettuati dai singoli contribuenti e le ex case IACP

per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022viceversa scade il 30 giugno 2022

È dunque doveroso sottolineare che tutti gli immobili oggetto della proposta legislativa devono essere già esistenti e/o comunque dotati di impianti di climatizzazione funzionante o riattivabile.

Al fine di ottenere la detrazione del 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, anche insieme ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus, i quali generalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore.

In caso contrario, e quindi qualora non fosse possibile il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, bisognerà ottenere il passaggio alla classe energetica più alta.
In conclusione, chi si trova nella classe energetica “A3” si vedrà riconosciuto il superbonus con il passaggio alla “A4”. Tale passaggio di classe va documentato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento.

Nel caso di interventi condominiali il superbonus è accessibile esclusivamente ai condòmini, i quali tramite altri interventi trainati o trainanti riescono ad ottenere il miglioramento per il singolo appartamento.

Al fine dell’ottenimento del superbonus, il bonifico va effettuato con data successiva a quella della fattura.

Per ottenere il superbonus si può indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi, oppure richiedere al fornitore lo sconto in fattura o accedere alla detrazione del credito d’imposta a terzi, comprese banche, operatori finanziari ma anche altri soggetti quali ad esempio vicini di casa o conoscenti.

Per le persone fisiche, il superbonus può essere concesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali.
Quando sullo stesso immobile vengono eseguiti più interventi oggetto del superbonus, la spesa massima detraibile equivale alla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.

In sintesi, ogni intervento effettuato mantiene il proprio massimale di spesa, mentre è importante che vengano computate voci relative a diversi e distinti interventi.
Ogni intervento da effettuare ha un limite di spesa massimo ammissibile per la detrazione. Tale limite deve rispettare i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento. Pertanto, il tecnico che sottoscriverà l’asseverazione, dovrà allegare alla stessa anche il computo metrico al fine di garantire il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.

È quindi doveroso sottolineare che non tutti i lavori di ristrutturazione vi rientrano ed infatti i lavori rientranti nel superbonus sono solamente tre e sono:

  1. i lavori trainanti,
  2. interventi di isolamento termico e
  3. gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ma vediamo quali sono i requisiti per poter ottenere il superbonus.

Indipendentemente dai limiti di spesa massimi previsti per ogni tipologia di intervento, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti.

La parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può, bensì, essere ceduta a terzi. Lo stesso discorso vale per chi percepisce solo redditi tassati con imposta sostitutiva (la cedolare secca sugli affitti, partita Iva, regime forfettario).

In tal caso dal momento che il contribuente paga un’imposta, non può detrarre nulla dalla stessa. Ecco, quindi, che la soluzione della cessione del credito o dello sconto in fattura è sicuramente la più conveniente.  In caso, invece, di totale assenza di reddito imponibile non è possibile utilizzare la detrazione e di conseguenza nemmeno lo sconto in fattura.

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