Squilibrio tra prestazioni? Il contratto non è nullo
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22567 depositata il 4 novembre 2015 nel richiamare la più recente giurisprudenza ha chiarito che “lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive”.
In altre parole e, salvo particolari esigenze di tutela, “le parti sono i migliori giudici dei loro interessi”. Sicché, “lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevare così ai fini della rescissione del contratto a norma dell’art. 1447 c.c. o dell’art. 1448, in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti; come può rilevare ai fini dell’annullabilità a norma dell’art. 428 c.c. del contratto stipulato da persone incapaci. Ma in linea di principio lo squilibrio iniziale delle prestazioni non determina di per sé la nullità del contratto”.
Il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour trae origine dall’azione proposta dagli attori per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo assunto dai convenuti e avente ad oggetto l’acquisto del 45% delle quote di una s.r.l., di cui questi ultimi detenevano già il 55%.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello in ragione della rilevante sproporzione tra il valore effettivo delle quote cedute e il prezzo convenuto per la cessione, avevano dichiarato la nullità del contratto per difetto di causa.
Di diverso avviso, come visto è la Cassazione che ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Appello, in diversa composizione affinché adegui la decisione agli enunciati principi di diritto.
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In altre parole e, salvo particolari esigenze di tutela, “le parti sono i migliori giudici dei loro interessi”. Sicché, “lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevare così ai fini della rescissione del contratto a norma dell’art. 1447 c.c. o dell’art. 1448, in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti; come può rilevare ai fini dell’annullabilità a norma dell’art. 428 c.c. del contratto stipulato da persone incapaci. Ma in linea di principio lo squilibrio iniziale delle prestazioni non determina di per sé la nullità del contratto”.
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