Sosta in corsia d'emergenza: è giustificata se c'è bisogno fisiologico
La Cassazione Penale con sentenza sez. IV, 19/02/2019, n.13124 si pronuncia in merito alla possibilità di effettuare una sosta di emergenza nel caso di esigenza di espletare funzioni corporali.
Il c.d.s. prevede all’art. 176 comma 5 che “sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento“.
Gli ermellini sottolineano che per “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l’improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada“.
In altri termini il concetto di malessere che giustifica la sosta nella corsia di emergenza ai sensi dell’artt. 157 e 176 c.d.s. non indica uno stato patologico; il legislatore non ha riguardo alla causa dello stato di sofferenza ma all’effetto che lo stesso ha sulla capacità d’attenzione del guidatore.
Il bisogno fisiologico, allora, causando una meno avveduta cautela del conducente del veicolo e costituendo un pericolo per il conducente stesso e per i terzi giustifica la sosta nella corsia di emergenza: sono ragioni di sicurezza pubblica a giustificare tale condotta.
È opportuno aggiungere che la sosta è lecita purché non si protragga oltre certi limiti temporali. L’art. 176 comma 6, c.d.s., prevede infatti che “la sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore”.
Nel caso di specie la Cassazione conferma la decisone della Corte d’Appello di Roma la quale escludeva la responsabilità penale per omicidio colposo di un tassista che fermandosi sulla corsia di emergenza, causa bisogno fisiologico, aveva causato la morte del conducente di un motociclo impattato fatalmente sull’auto in sosta.
DM
Sosta in corsia d'emergenza: è giustificata se c'è bisogno fisiologico
La Cassazione Penale con sentenza sez. IV, 19/02/2019, n.13124 si pronuncia in merito alla possibilità di effettuare una sosta di emergenza nel caso di esigenza di espletare funzioni corporali.
Il c.d.s. prevede all’art. 176 comma 5 che “sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento“.
Gli ermellini sottolineano che per “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l’improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada“.
In altri termini il concetto di malessere che giustifica la sosta nella corsia di emergenza ai sensi dell’artt. 157 e 176 c.d.s. non indica uno stato patologico; il legislatore non ha riguardo alla causa dello stato di sofferenza ma all’effetto che lo stesso ha sulla capacità d’attenzione del guidatore.
Il bisogno fisiologico, allora, causando una meno avveduta cautela del conducente del veicolo e costituendo un pericolo per il conducente stesso e per i terzi giustifica la sosta nella corsia di emergenza: sono ragioni di sicurezza pubblica a giustificare tale condotta.
È opportuno aggiungere che la sosta è lecita purché non si protragga oltre certi limiti temporali. L’art. 176 comma 6, c.d.s., prevede infatti che “la sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore”.
Nel caso di specie la Cassazione conferma la decisone della Corte d’Appello di Roma la quale escludeva la responsabilità penale per omicidio colposo di un tassista che fermandosi sulla corsia di emergenza, causa bisogno fisiologico, aveva causato la morte del conducente di un motociclo impattato fatalmente sull’auto in sosta.
DM
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