Sospensione della patente: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile con ordinanza n. 10983/18 depositata l’8 maggio si è pronunciata in merito alle ipotesi di sospensione della patente.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il Decreto della Prefettura di Arezzo che aveva disposto la sospensione della patente di guida ex art. 223 C.d.S. a seguito del verbale con cui veniva accertata la guida del ricorrente in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Avverso detta decisione, il ricorrente ha proposto gravame che è stato poi accolto dal Tribunale di Arezzo – in funzione di Giudice di appello – il quale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato lo stato di alterazione psicofisica del guidatore.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto errato l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice di seconde cure, avendo questo applicato al caso di specie l’art. 222 co. 2 e 3 C.d.S., anziché il corretto disposto dell’art. 223 co. 1 C.d.S.

Infatti, secondo quanto previsto da quest’ultima norma, in caso di alterazione psicofisica del guidatore dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, il Prefetto deve disporre la sospensione della patente che rappresenta un atto dovuto privo di discrezionalità, mentre al contrario, nel caso dell’art. 222 co. 2 e 3 C.d.S. – ovvero qualora dall’utilizzo di sostanze stupefacenti il guidatore provochi lesioni o omicidio ad altri – il Prefetto, per disporre la sospensione della patente, deve prima accertare la sussistenza degli elementi che fondano una evidente responsabilità nell’aver cagionato detti reati.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Prefettura.

Dott.ssa Carmen Giovannini

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Sospensione della patente: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile con ordinanza n. 10983/18 depositata l’8 maggio si è pronunciata in merito alle ipotesi di sospensione della patente.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il Decreto della Prefettura di Arezzo che aveva disposto la sospensione della patente di guida ex art. 223 C.d.S. a seguito del verbale con cui veniva accertata la guida del ricorrente in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Avverso detta decisione, il ricorrente ha proposto gravame che è stato poi accolto dal Tribunale di Arezzo – in funzione di Giudice di appello – il quale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato lo stato di alterazione psicofisica del guidatore.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto errato l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice di seconde cure, avendo questo applicato al caso di specie l’art. 222 co. 2 e 3 C.d.S., anziché il corretto disposto dell’art. 223 co. 1 C.d.S.

Infatti, secondo quanto previsto da quest’ultima norma, in caso di alterazione psicofisica del guidatore dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, il Prefetto deve disporre la sospensione della patente che rappresenta un atto dovuto privo di discrezionalità, mentre al contrario, nel caso dell’art. 222 co. 2 e 3 C.d.S. – ovvero qualora dall’utilizzo di sostanze stupefacenti il guidatore provochi lesioni o omicidio ad altri – il Prefetto, per disporre la sospensione della patente, deve prima accertare la sussistenza degli elementi che fondano una evidente responsabilità nell’aver cagionato detti reati.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Prefettura.

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