Published On: 9 Giugno 2019Categories: Articoli, Daniele Moccia, Diritto civile

Società quotate, gli obblighi di vigilanza

La Corte di Cassazione con sentenza del 7/01/2019 n. 126 si pronuncia sulla delicata questione degli obblighi di controllo del collegio sindacale nelle società con azioni quotate.

I doveri del collegio sindacale vengono definiti all’art. 149 del D.lgs n. 58/1998 (TUF).

La Suprema Corte si sofferma in particolar modo sulle lettere a), b) e c) che prevedono il controllo del collegio:

–  sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

–  sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

–  sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

A tal riguardo gli Ermellini affermano il principio secondo cui in capo ai sindaci di una società quotata non sussiste un mero obbligo di controllo indiretto limitato alla presa di conoscenza di quanto riportato dagli amministratori rimettendo l’utilizzo dei poteri di indagine ad una valutazione di opportunità tecnica: il potere di controllo comprende, al contrario, l’utilizzo dei più incisivi poteri previsti dal Testo Unico ovvero il potere di ispezione e la richiesta di informazioni e chiarimenti.

Una volta accerta la violazione dell’organo amministrativo, il collegio sindacale ha poi l’obbligo legale di denuncia immediata alla Consob.

Nella seconda parte della sentenza la Corte si pronuncia sulla portata dell’art. 2391 c.c. che disciplina l’ipotesi del compimento di operazioni in conflitto di interesse con la società.

Secondo i giudici legittimità il dovere di trasparenza, ed il correlato obbligo di vigilanza del collegio ex art. 149 lett. a) TUF, si estenderebbero non solo in relazione alle operazioni espressione del potere di gestione dell’impresa ma anche “per le riunioni delle articolazioni del consiglio di amministrazione investite di obblighi di controllo, per i quali l’esigenza di trasparenza appare altrettanto rilevante”.

Nel caso di specie la Suprema Corte rigetta il ricorso di B., componente del collegio sindacale di una s.p.a, nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano che respingeva l’opposizione da questo proposta contro la delibera della Consob applicativa di sanzioni per violazione dell’obbligo di controllo ex art. 149 TUF. 

Dott. Daniele Moccia

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Published On: 9 Giugno 2019Categories: Articoli, Daniele Moccia, Diritto civileBy

Società quotate, gli obblighi di vigilanza

La Corte di Cassazione con sentenza del 7/01/2019 n. 126 si pronuncia sulla delicata questione degli obblighi di controllo del collegio sindacale nelle società con azioni quotate.

I doveri del collegio sindacale vengono definiti all’art. 149 del D.lgs n. 58/1998 (TUF).

La Suprema Corte si sofferma in particolar modo sulle lettere a), b) e c) che prevedono il controllo del collegio:

–  sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

–  sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

–  sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

A tal riguardo gli Ermellini affermano il principio secondo cui in capo ai sindaci di una società quotata non sussiste un mero obbligo di controllo indiretto limitato alla presa di conoscenza di quanto riportato dagli amministratori rimettendo l’utilizzo dei poteri di indagine ad una valutazione di opportunità tecnica: il potere di controllo comprende, al contrario, l’utilizzo dei più incisivi poteri previsti dal Testo Unico ovvero il potere di ispezione e la richiesta di informazioni e chiarimenti.

Una volta accerta la violazione dell’organo amministrativo, il collegio sindacale ha poi l’obbligo legale di denuncia immediata alla Consob.

Nella seconda parte della sentenza la Corte si pronuncia sulla portata dell’art. 2391 c.c. che disciplina l’ipotesi del compimento di operazioni in conflitto di interesse con la società.

Secondo i giudici legittimità il dovere di trasparenza, ed il correlato obbligo di vigilanza del collegio ex art. 149 lett. a) TUF, si estenderebbero non solo in relazione alle operazioni espressione del potere di gestione dell’impresa ma anche “per le riunioni delle articolazioni del consiglio di amministrazione investite di obblighi di controllo, per i quali l’esigenza di trasparenza appare altrettanto rilevante”.

Nel caso di specie la Suprema Corte rigetta il ricorso di B., componente del collegio sindacale di una s.p.a, nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano che respingeva l’opposizione da questo proposta contro la delibera della Consob applicativa di sanzioni per violazione dell’obbligo di controllo ex art. 149 TUF. 

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