Published On: 3 Novembre 2022Categories: Diritto commerciale e societario, Veronica VenturiBy

Società occulta: cos'è e quali sono le responsabilità verso terzi

La società occulta è una società irregolare, non essendo iscritta al registro delle imprese, che si realizza tramite l’accordo dei soci i quali, nel costituirla attraverso un vincolo sociale (e non tramite atto costitutivo), stabiliscono che lo stesso debba avere carattere segreto. 

Ad essere iscritto al registro delle imprese è il socio che agisce individualmente nell’interesse della società e tale esercizio dell’attività societaria, che si verifica nell’ambito delle società di persone, è un fenomeno che è stato definito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2021, al n. 24633 come “situazione anomala”, in quanto realmente esistente, ma non esteriorizzata. 

La società occulta è una creazione giurisprudenziale che dunque non trova fondamento espresso in nessuna norma del Codice civile. È  necessario segnalare che, nonostante il presupposto fondamentale affinché il giudice possa ritenere tale una società occulta sia la mancata esteriorizzazione del rapporto societario, tuttavia è imprescindibile che vi sia la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria, finalizzata all’ottenimento di un risultato unitario, e che i conferimenti concorrano alla costituzione di un patrimonio comune, sottratto all’arbitraria disposizione da parte dei singoli soci – ex art 2256 c.c.– , nonché alle azioni esecutive esperibili dai creditori particolari del socio (ex artt. 2270 e 2305 c.c.).

L’aspetto che differenzia, invece, la società occulta dalle regole dell’ordinamento interno è il fatto che il socio agisca in nome proprio e non in nome dell’intera società occulta. (Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, n.17925)

Beneficiano degli utili eventualmente conseguiti dagli affari contratti dal socio in veste di imprenditore individuale anche gli altri soci partecipanti, mentre alle eventuali perdite d’esercizio sono tenuti a rispondere, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad essere tenuto al corrente di ogni questione riguardante la società occulta e di esercitarne il controllo.

La ratio della costituzione di una società occulta risiede nella limitazione della responsabilità illimitata dei soci, poiché l’unico patrimonio a risultare responsabile delle obbligazioni sociali è quello del socio che agisce come imprenditore individuale.

Nel caso di responsabilità verso soggetti terzi, l’art. 147 della legge fallimentare al comma 4 stabilisce che qualora risulti l’esistenza di soci occulti illimitatamente responsabili, dopo la dichiarazione di fallimento di una società, esso dovrà essere esteso anche a quest’ultimi.

Quindi, se dopo il fallimento di una società viene provata l’esistenza di un rapporto societario non palesato nei confronti dei terzi, ma esistente nei rapporti interni, il fallimento potrà essere esteso anche a quest’ultimi. 

Discorso analogo è ripreso dal comma 5 dello stesso art. in riferimento all’estensione del fallimento in capo ai soci di una società occulta, a seguito della dichiarazione del fallimento di un imprenditore individuale di cui sia accertato che il suo operato sia riconducibile all’esistenza di un’attività di impresa. Lo scopo di questa disposizione è sanzionare l’esercizio scorretto dei poteri gestionali attribuendo una forma di responsabilità per i danni causati.

Gli elementi probatori del rapporto occulto possono essere il documento scritto in cui è stato formalizzato il rapporto sociale o in essenza elementi da cui desumere l’elemento soggettivo e oggettivo, ovvero l’intenzione dei soci di gestire un’attività economica organizzata e di goderne i risultati patrimoniali oppure la creazione di un fondo comune per l’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Dott.ssa Veronica Venturi

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Società occulta: cos'è e quali sono le responsabilità verso terzi

La società occulta è una società irregolare, non essendo iscritta al registro delle imprese, che si realizza tramite l’accordo dei soci i quali, nel costituirla attraverso un vincolo sociale (e non tramite atto costitutivo), stabiliscono che lo stesso debba avere carattere segreto. 

Ad essere iscritto al registro delle imprese è il socio che agisce individualmente nell’interesse della società e tale esercizio dell’attività societaria, che si verifica nell’ambito delle società di persone, è un fenomeno che è stato definito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2021, al n. 24633 come “situazione anomala”, in quanto realmente esistente, ma non esteriorizzata. 

La società occulta è una creazione giurisprudenziale che dunque non trova fondamento espresso in nessuna norma del Codice civile. È  necessario segnalare che, nonostante il presupposto fondamentale affinché il giudice possa ritenere tale una società occulta sia la mancata esteriorizzazione del rapporto societario, tuttavia è imprescindibile che vi sia la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria, finalizzata all’ottenimento di un risultato unitario, e che i conferimenti concorrano alla costituzione di un patrimonio comune, sottratto all’arbitraria disposizione da parte dei singoli soci – ex art 2256 c.c.– , nonché alle azioni esecutive esperibili dai creditori particolari del socio (ex artt. 2270 e 2305 c.c.).

L’aspetto che differenzia, invece, la società occulta dalle regole dell’ordinamento interno è il fatto che il socio agisca in nome proprio e non in nome dell’intera società occulta. (Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, n.17925)

Beneficiano degli utili eventualmente conseguiti dagli affari contratti dal socio in veste di imprenditore individuale anche gli altri soci partecipanti, mentre alle eventuali perdite d’esercizio sono tenuti a rispondere, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad essere tenuto al corrente di ogni questione riguardante la società occulta e di esercitarne il controllo.

La ratio della costituzione di una società occulta risiede nella limitazione della responsabilità illimitata dei soci, poiché l’unico patrimonio a risultare responsabile delle obbligazioni sociali è quello del socio che agisce come imprenditore individuale.

Nel caso di responsabilità verso soggetti terzi, l’art. 147 della legge fallimentare al comma 4 stabilisce che qualora risulti l’esistenza di soci occulti illimitatamente responsabili, dopo la dichiarazione di fallimento di una società, esso dovrà essere esteso anche a quest’ultimi.

Quindi, se dopo il fallimento di una società viene provata l’esistenza di un rapporto societario non palesato nei confronti dei terzi, ma esistente nei rapporti interni, il fallimento potrà essere esteso anche a quest’ultimi. 

Discorso analogo è ripreso dal comma 5 dello stesso art. in riferimento all’estensione del fallimento in capo ai soci di una società occulta, a seguito della dichiarazione del fallimento di un imprenditore individuale di cui sia accertato che il suo operato sia riconducibile all’esistenza di un’attività di impresa. Lo scopo di questa disposizione è sanzionare l’esercizio scorretto dei poteri gestionali attribuendo una forma di responsabilità per i danni causati.

Gli elementi probatori del rapporto occulto possono essere il documento scritto in cui è stato formalizzato il rapporto sociale o in essenza elementi da cui desumere l’elemento soggettivo e oggettivo, ovvero l’intenzione dei soci di gestire un’attività economica organizzata e di goderne i risultati patrimoniali oppure la creazione di un fondo comune per l’esercizio di un’attività imprenditoriale.

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