Diritto commerciale e societario
Published On: 19 Giugno 2013Categories: Articoli, Diritto commerciale e societarioBy

Società estinta: ai soci diritti e beni non liquidati, non mere pretese e diritti di credito ancora incerti

La Corte di Cassazione, con sentenza in oggetto, si è occupata del caso di richiesta da parte degli ex soci di una società cancellata volontariamente dal registro delle imprese, dei danni sofferti per l’irragionevole durata di altro processo.

Nel caso di specie, gli ex soci di una società disciolta presentavano domanda di equa riparazione alla Corte di Appello per un giudizio civile ancora pendente a cui la società aveva partecipato, lamentandosi dell’eccessiva durata. La domanda veniva rigettata in quanto la società doveva considerarsi estinta, in quanto cancellata dal registro delle imprese. Inoltre i due soci non avevano mai partecipato al giudizio di cui lamentavano l’eccessiva durata.

A definire la vicenda in esame, è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6072 del 12 marzo 2013, con la quale ha affermato che: “ […] si trasferiscono del pari ai soci, […], i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un attività ulteriore (giudiziale od extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

Inoltre gli ex soci non saranno legittimati, in quanto successori della società estinta, a far valere il diritto all’equo indennizzo maturato in capo alla suddetta, in quanto quest’ultima vi ha rinunciato cancellandosi volontariamente.

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Società estinta: ai soci diritti e beni non liquidati, non mere pretese e diritti di credito ancora incerti

La Corte di Cassazione, con sentenza in oggetto, si è occupata del caso di richiesta da parte degli ex soci di una società cancellata volontariamente dal registro delle imprese, dei danni sofferti per l’irragionevole durata di altro processo.

Nel caso di specie, gli ex soci di una società disciolta presentavano domanda di equa riparazione alla Corte di Appello per un giudizio civile ancora pendente a cui la società aveva partecipato, lamentandosi dell’eccessiva durata. La domanda veniva rigettata in quanto la società doveva considerarsi estinta, in quanto cancellata dal registro delle imprese. Inoltre i due soci non avevano mai partecipato al giudizio di cui lamentavano l’eccessiva durata.

A definire la vicenda in esame, è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6072 del 12 marzo 2013, con la quale ha affermato che: “ […] si trasferiscono del pari ai soci, […], i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un attività ulteriore (giudiziale od extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

Inoltre gli ex soci non saranno legittimati, in quanto successori della società estinta, a far valere il diritto all’equo indennizzo maturato in capo alla suddetta, in quanto quest’ultima vi ha rinunciato cancellandosi volontariamente.

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