Sms e mail indesiderati, valida l'ammonizione del questore
Mail e sms indesiderati all’ex convivente sono sufficienti per il provvedimento di ammonizione del Questore. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. III con sentenza n. 2419/2016 depositata il 6 giugno.
Il fatto riguardava l’annullamento, a seguito di ricorso al Tar per la Liguria, del decreto di ammonizione emesso dal Questore di Genova nei confronti dell’appellato.
Il Consiglio di Stato, operando in sede giurisdizionale, ha ritenuto di dover riformare la sentenza del Tar, la quale non ha tenuto conto delle censure formulate dall’appellante e che andavano ritenute fondate.
Infatti, anzitutto la Sez. III del Consiglio ha precisato che “il provvedimento del Questore ha dato espressamente atto che sussistevano «particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo» e che la misura andava senz’altro emessa, «al fine di scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori», evidenziando anche che il ricorrente risultava titolare di una licenza di polizia per porto d’armi”.
Inoltre, la sentenza de qua ha ulteriormente precisato che, dalla documentazione acquisita, emergeva che “la richiesta di emanazione dell’atto di ammonimento fosse stata formulata a seguito del ricevimento di una serie di sms e di mail, nonché anche di messaggi scritti sul selciato della adiacente abitazione”. Del resto non rileva “la circostanza evidenziata dall’appellato, sul numero di sms e di email trasmesse nel corso del tempo. Infatti, dalla documentazione acquisita emergeva che già nel corso del procedimento il Questore aveva constatato la notevole ripetitività di tali contatti, malgrado la ripetuta richiesta che essi non ci fossero”.
Dott. Alessandro Rucci
Sms e mail indesiderati, valida l'ammonizione del questore
Mail e sms indesiderati all’ex convivente sono sufficienti per il provvedimento di ammonizione del Questore. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. III con sentenza n. 2419/2016 depositata il 6 giugno.
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Il Consiglio di Stato, operando in sede giurisdizionale, ha ritenuto di dover riformare la sentenza del Tar, la quale non ha tenuto conto delle censure formulate dall’appellante e che andavano ritenute fondate.
Infatti, anzitutto la Sez. III del Consiglio ha precisato che “il provvedimento del Questore ha dato espressamente atto che sussistevano «particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo» e che la misura andava senz’altro emessa, «al fine di scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori», evidenziando anche che il ricorrente risultava titolare di una licenza di polizia per porto d’armi”.
Inoltre, la sentenza de qua ha ulteriormente precisato che, dalla documentazione acquisita, emergeva che “la richiesta di emanazione dell’atto di ammonimento fosse stata formulata a seguito del ricevimento di una serie di sms e di mail, nonché anche di messaggi scritti sul selciato della adiacente abitazione”. Del resto non rileva “la circostanza evidenziata dall’appellato, sul numero di sms e di email trasmesse nel corso del tempo. Infatti, dalla documentazione acquisita emergeva che già nel corso del procedimento il Questore aveva constatato la notevole ripetitività di tali contatti, malgrado la ripetuta richiesta che essi non ci fossero”.
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