Sinistro stradale causato da fauna selvatica: chi paga i danni?
Accade non di rado che un soggetto venga coinvolto in un incidente stradale causato dell’attraversamento di fauna selvatica e in tal caso è utile conoscere la normativa vigente che disciplina il risarcimento del danno conseguente a tale circostanza.
Con la Sentenza n. 7969 del 2020, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici quello individuato dall’articolo 2052 c.c., ai sensi del quale “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Gli Ermellini, infatti, hanno osservato come tale criterio di imputazione sia “fondato non sulla “custodia”, ma sulla stessa proprietà dell’animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall’animale deve rispondere il soggetto che dall’animale trae un beneficio, […], con l’unica salvezza del caso fortuito”.
Sicché, “avendo l’ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici […] è effettivamente configurabile in capo allo Stato (quale suo patrimonio indisponibile)”, è di tutta evidenza come il soggetto legittimato passivo a risarcire il danno causato dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato nei confronti del privato danneggiato sia dunque la Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica al fine di trarne l’utilità collettiva della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Sotto il profilo del regime di imputazione della responsabilità, l’onere della prova grava sul danneggiato che, in applicazione del criterio oggettivo ex articolo 2052 c.c., dovrà dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico, approfondendo la dinamica dell’incidente stradale.
È altresì necessario che colui che ha subito il danno dia prova del nesso causale che intercorreva al momento del sinistro tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso patito, nonché che l’animale appartenga ad una delle specie protette dalla normativa di settore e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Infatti, “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell’applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il veicolo”; occorre, dunque, al fine di ottenere l’integrale risarcimento del danno, che l’attore alleghi la prova che l’animale sia stata la “causa” effettiva del sinistro e che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando ogni cautela nella propria condotta di guida.
Dott. Riccardo Tombolesi
Sinistro stradale causato da fauna selvatica: chi paga i danni?
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Gli Ermellini, infatti, hanno osservato come tale criterio di imputazione sia “fondato non sulla “custodia”, ma sulla stessa proprietà dell’animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall’animale deve rispondere il soggetto che dall’animale trae un beneficio, […], con l’unica salvezza del caso fortuito”.
Sicché, “avendo l’ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici […] è effettivamente configurabile in capo allo Stato (quale suo patrimonio indisponibile)”, è di tutta evidenza come il soggetto legittimato passivo a risarcire il danno causato dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato nei confronti del privato danneggiato sia dunque la Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica al fine di trarne l’utilità collettiva della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Sotto il profilo del regime di imputazione della responsabilità, l’onere della prova grava sul danneggiato che, in applicazione del criterio oggettivo ex articolo 2052 c.c., dovrà dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico, approfondendo la dinamica dell’incidente stradale.
È altresì necessario che colui che ha subito il danno dia prova del nesso causale che intercorreva al momento del sinistro tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso patito, nonché che l’animale appartenga ad una delle specie protette dalla normativa di settore e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
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