Published On: 11 Febbraio 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Ettore Salvatore Masullo

Sinistri stradali, risarcimento possibile anche se l'assicurazione è scaduta

Con la sentenza n. 1959/2017 il Tribunale di Catania ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un automobilista senza copertura assicurativa, il quale era stato coinvolto in un incidente stradale causato da un altro automobilista.

I Giudici di prime cure, uniformandosi all’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che il mancato indennizzo per l’automobilista – senza colpe – coinvolto nell’incidente, fosse una ulteriore sanzione da sommarsi a quella pecuniaria (compresa tra gli Euro 841,00 e Euro 3.366,00) ed al sequestro del veicolo come previsto dal Codice della Strada per chiunque circoli con la polizza assicurativa scaduta.

Al contrario, nel caso in cui l’automobilista sprovvisto di copertura assicurativa sia colpevole dell’incidente, la parte danneggiata potrà chiedere il risarcimento danni al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi sul responsabile del sinistro.

Da ultimo, qualora entrambi gli automobilisti coinvolti nel sinistro siano sprovvisti di copertura assicurativa, la parte danneggiata – pur sottoposta alle sanzioni previste dal Codice della Strada di cui sopra – potrà chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi su colui che ha causato l’incidente come nel caso precedente.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Published On: 11 Febbraio 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Ettore Salvatore MasulloBy

Sinistri stradali, risarcimento possibile anche se l'assicurazione è scaduta

Con la sentenza n. 1959/2017 il Tribunale di Catania ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un automobilista senza copertura assicurativa, il quale era stato coinvolto in un incidente stradale causato da un altro automobilista.

I Giudici di prime cure, uniformandosi all’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che il mancato indennizzo per l’automobilista – senza colpe – coinvolto nell’incidente, fosse una ulteriore sanzione da sommarsi a quella pecuniaria (compresa tra gli Euro 841,00 e Euro 3.366,00) ed al sequestro del veicolo come previsto dal Codice della Strada per chiunque circoli con la polizza assicurativa scaduta.

Al contrario, nel caso in cui l’automobilista sprovvisto di copertura assicurativa sia colpevole dell’incidente, la parte danneggiata potrà chiedere il risarcimento danni al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi sul responsabile del sinistro.

Da ultimo, qualora entrambi gli automobilisti coinvolti nel sinistro siano sprovvisti di copertura assicurativa, la parte danneggiata – pur sottoposta alle sanzioni previste dal Codice della Strada di cui sopra – potrà chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi su colui che ha causato l’incidente come nel caso precedente.

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