Sinistri stradali, la fattura non basta a provare il danno
In tema di sinistri stradali, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3293/2018, è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio della fattura emessa dal carrozziere e prodotta nel giudizio intentato dall’automobilista nei confronti della propria assicurazione per chiedere il congruo risarcimento delle spese affrontate per la riparazione della macchina.
I giudici di legittimità, uniformandosi all’orientamento maggioritario sul punto, hanno precisato che per dimostrare l’entità e l’esistenza del danno subito dall’autovettura incidentata “non basta una semplice fattura per ottenere il risarcimento dei danni ossia il rimborso dei soldi pagati all’officina, non almeno se la fattura non è accompagnata da una quietanza del carrozziere con cui questi certifica che il pagamento è stato effettivamente eseguito”.
La ragioni di tale decisione vanno riscontrate nel fatto inequivocabile che la fattura è un semplice documento fiscale che non ha alcun valore certificatorio del pagamento.
Al contrario, è indispensabile produrre in giudizio, unitamente alla fattura, una quietanza che possa dimostrare l’avvenuto pagamento nonché certificare le spese che l’automobilista ha affrontato per la riparazione del veicolo.
Tale ermeneutica si rifà ai principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale tali per cui al fine di ottenere il risarcimento del danno non è sufficiente dimostrare la condotta illecita ma occorre provare l’entità e l’esistenza del danno subito il quale, nell’ambito dei sinistri stradali, deve rinvenirsi nella la perdita economica dell’automobilista danneggiato conseguente alla diminuzione di valore della propria auto ed alla spesa occorsa per la riparazione.
Dott. Salvatore Ettore Masullo
Sinistri stradali, la fattura non basta a provare il danno
In tema di sinistri stradali, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3293/2018, è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio della fattura emessa dal carrozziere e prodotta nel giudizio intentato dall’automobilista nei confronti della propria assicurazione per chiedere il congruo risarcimento delle spese affrontate per la riparazione della macchina.
I giudici di legittimità, uniformandosi all’orientamento maggioritario sul punto, hanno precisato che per dimostrare l’entità e l’esistenza del danno subito dall’autovettura incidentata “non basta una semplice fattura per ottenere il risarcimento dei danni ossia il rimborso dei soldi pagati all’officina, non almeno se la fattura non è accompagnata da una quietanza del carrozziere con cui questi certifica che il pagamento è stato effettivamente eseguito”.
La ragioni di tale decisione vanno riscontrate nel fatto inequivocabile che la fattura è un semplice documento fiscale che non ha alcun valore certificatorio del pagamento.
Al contrario, è indispensabile produrre in giudizio, unitamente alla fattura, una quietanza che possa dimostrare l’avvenuto pagamento nonché certificare le spese che l’automobilista ha affrontato per la riparazione del veicolo.
Tale ermeneutica si rifà ai principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale tali per cui al fine di ottenere il risarcimento del danno non è sufficiente dimostrare la condotta illecita ma occorre provare l’entità e l’esistenza del danno subito il quale, nell’ambito dei sinistri stradali, deve rinvenirsi nella la perdita economica dell’automobilista danneggiato conseguente alla diminuzione di valore della propria auto ed alla spesa occorsa per la riparazione.
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