Sicurezza prodotti: che tipo di danno può essere risarcito?
Ai sensi dell’articolo 124 del Codice dei Consumatori: “Il consumatore che lamenti un danno provocato da prodotto difettoso ha diritto al relativo risarcimento, essendo nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei suoi confronti la responsabilità del produttore”
Un prodotto viene definito difettoso quando non è sicuro per gli utilizzatori e dunque quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare.
Quando un prodotto è difettoso si può agire per il risarcimento nel termine di 10 anni da quando il prodotto viene immesso sul mercato. Il produttore è esente da responsabilità solo nel caso in cui dimostri di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui è stato messo in circolazione.
Altro caso in cui il produttore può sottrarsi alla responsabilità è individuabile nella circostanza che provi che tale difetto non era rilevabile utilizzando le normali conoscenze scientifiche e tecniche accessibili al tempo della commercializzazione del prodotto.
L’art. 132 Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) enuncia il principio secondo cui il produttore è responsabile dei danni causati a cose e/o persone se “il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.
QUALI DANNI SONO RISARCIBILI?
Ad essere risarcibili sono:
- Il danno alla salute/danno fisico: “il danno all’integrità psichica e fisica di una persona in sé e per sé considerata, a prescindere da qualsiasi effetto economico negativo”, definito dunque come il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
- Il danno materiale, ovvero “la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso”, tuttavia, tale disposizione prevede due deroghe:
- a) si deve trattare di una cosa “normalmente destinata all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”;
- b) il danno alla cosa è risarcibile “solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”.
Dott.ssa Veronica Venturi
Dott.ssa Olga Cosentino
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Ai sensi dell’articolo 124 del Codice dei Consumatori: “Il consumatore che lamenti un danno provocato da prodotto difettoso ha diritto al relativo risarcimento, essendo nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei suoi confronti la responsabilità del produttore”
Un prodotto viene definito difettoso quando non è sicuro per gli utilizzatori e dunque quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare.
Quando un prodotto è difettoso si può agire per il risarcimento nel termine di 10 anni da quando il prodotto viene immesso sul mercato. Il produttore è esente da responsabilità solo nel caso in cui dimostri di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui è stato messo in circolazione.
Altro caso in cui il produttore può sottrarsi alla responsabilità è individuabile nella circostanza che provi che tale difetto non era rilevabile utilizzando le normali conoscenze scientifiche e tecniche accessibili al tempo della commercializzazione del prodotto.
L’art. 132 Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) enuncia il principio secondo cui il produttore è responsabile dei danni causati a cose e/o persone se “il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.
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