Sentenza d'appello: è vietata la produzione di tutti i documenti?
Con sentenza n. 14475/2015 le Sezioni Unite vengono chiamate ad esprimersi sull’ambito di applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., per cui in appello non sono ammessi documenti nuovi.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguarda, in particolare, l’ammissibilità o meno in appello della produzione di documenti, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, ma non depositati nella fase di opposizione.
In base ad un primo orientamento l’opposto ha l’onere nel costituirsi nella fase di opposizione di depositare i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, in difetto, il giudice non potrà tenerne conto (Cass. 19992/2004, 8955/2006 e 17603/2013).
In base ad un secondo orientamento la fase monitoria e quella di opposizione non sono autonome sicché nel giudizio di opposizione ove il creditore non abbia prodotto i documenti allegati al ricorso può utilmente produrli in appello (Cass. 11817/2011).
Gli Ermellini ritengono che i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall’art. 638, terzo comma, c.p.c.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo.
Tale soluzione viene confermata anche sul piano teleologico in quanto il divieto di produzione di nuovi documenti è circoscritto ai soli documenti mai sottoposti al contraddittorio delle parti ed alla valutazione del giudice e sul piano sistematico in quanto il principio “di non dispersione della prova” richiede che le prove ritualmente acquisite al processo lo siano in via definitiva.
Nel caso in esame l’applicazione di tale ultimo principio implica che i documenti allegati al ricorso devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio).
In conclusione le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: “L’art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili“.
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Con sentenza n. 14475/2015 le Sezioni Unite vengono chiamate ad esprimersi sull’ambito di applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., per cui in appello non sono ammessi documenti nuovi.
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In base ad un primo orientamento l’opposto ha l’onere nel costituirsi nella fase di opposizione di depositare i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, in difetto, il giudice non potrà tenerne conto (Cass. 19992/2004, 8955/2006 e 17603/2013).
In base ad un secondo orientamento la fase monitoria e quella di opposizione non sono autonome sicché nel giudizio di opposizione ove il creditore non abbia prodotto i documenti allegati al ricorso può utilmente produrli in appello (Cass. 11817/2011).
Gli Ermellini ritengono che i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall’art. 638, terzo comma, c.p.c.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo.
Tale soluzione viene confermata anche sul piano teleologico in quanto il divieto di produzione di nuovi documenti è circoscritto ai soli documenti mai sottoposti al contraddittorio delle parti ed alla valutazione del giudice e sul piano sistematico in quanto il principio “di non dispersione della prova” richiede che le prove ritualmente acquisite al processo lo siano in via definitiva.
Nel caso in esame l’applicazione di tale ultimo principio implica che i documenti allegati al ricorso devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio).
In conclusione le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: “L’art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili“.
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