Diritto civile
Published On: 17 Aprile 2013Categories: Articoli, Diritto civile

"Seguire la letteratura: la Sindrome da alienazione parentale non esiste"

La Corte di Cassazione civile, Sez. I,  con la sentenza n. 7041 del 20 marzo 2013, si è occupata della cosiddetta “PAS” (Sindrome da alienazione parentale), ossia quella patologia che si concretizza in una “programmazione” dei figli da parte di uno dei due genitori e che comporterebbe nel bambino un sentimento di astio nei confronti dell’altro genitore e la perdita della “realtà degli affetti”.

Nel caso di specie, due coniugi, in seguito ad una crisi insorta dopo anni di convivenza, si rivolgevano al Tribunale, per l’affidamento del figlio minore. Il Tribunale, inizialmente, disponeva l’affido esclusivo alla madre e regolava le visite del minore con il padre. Successivamente, adito ad iniziativa del padre, e sulla scorta dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio che diagnosticava la “PAS”, disponeva l’affidamento al padre e l’inserimento del minore in una struttura residenziale educativa.

A definire la vicenda in esame, è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7041 del 20 marzo 2013 ha affermato che: “Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale. Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una cosiddetta “PAS” (Sindrome di alienazione genitoriale), ripudiata dalla letteratura scientifica internazionale di maggioranza”.

Sostanzialmente, la Suprema Corte, ha nuovamente confermato che la patologia in oggetto non esiste, in quanto ripudiata dalla stessa comunità scientifica internazionale.

 

 

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Published On: 17 Aprile 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

"Seguire la letteratura: la Sindrome da alienazione parentale non esiste"

La Corte di Cassazione civile, Sez. I,  con la sentenza n. 7041 del 20 marzo 2013, si è occupata della cosiddetta “PAS” (Sindrome da alienazione parentale), ossia quella patologia che si concretizza in una “programmazione” dei figli da parte di uno dei due genitori e che comporterebbe nel bambino un sentimento di astio nei confronti dell’altro genitore e la perdita della “realtà degli affetti”.

Nel caso di specie, due coniugi, in seguito ad una crisi insorta dopo anni di convivenza, si rivolgevano al Tribunale, per l’affidamento del figlio minore. Il Tribunale, inizialmente, disponeva l’affido esclusivo alla madre e regolava le visite del minore con il padre. Successivamente, adito ad iniziativa del padre, e sulla scorta dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio che diagnosticava la “PAS”, disponeva l’affidamento al padre e l’inserimento del minore in una struttura residenziale educativa.

A definire la vicenda in esame, è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7041 del 20 marzo 2013 ha affermato che: “Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale. Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una cosiddetta “PAS” (Sindrome di alienazione genitoriale), ripudiata dalla letteratura scientifica internazionale di maggioranza”.

Sostanzialmente, la Suprema Corte, ha nuovamente confermato che la patologia in oggetto non esiste, in quanto ripudiata dalla stessa comunità scientifica internazionale.

 

 

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