Scritture fiscali: efficacia confessoria delle fatture Iva annotate nel register debitoris
“Le fatture Iva annotate nell’apposito registro, rappresentano atti ricognitivi circa ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole, ossia un debito, al dichiarante ai sensi dell’articolo 2720 c.c., pur non adottandosi la disciplina, ex 2709 e 2710, per i libri e scritture contabili”.
Il suddetto principio è stato affermato dalla III Sezione Civile della Cassazione nell’ambito dell’ordinanza n. 32935/2018.
La L.G. S.r.l. impugnava dinanzi la Suprema Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, con la quale il Collegio aveva respinto la richiesta di riconoscimento della rispettiva pretesa creditoria nei confronti della C.G.C. S.p.a.
Gli Ermellini ritengono fondate le doglianze del ricorrente sul presupposto che la fattura commerciale sia un atto a contenuto partecipativo, consistente in una asserzione indirizzata all’altra parte su fatti inerenti ad un rapporto già costituito. Dunque, sono da ritenere elementi indizianti rispetto alla prova delle prestazioni eseguite, venendo in considerazione, non solo per la valutazione della posizione del creditore, ma anche, se annotate nel register debitoris, verso il soggetto obbligato, costituendo atto ricognitivo con efficacia confessoria ai sensi dell’articolo 2720 c.c. (v, anche Cass. Civ. 01/08/2008 n°20982).
Dott. Luca Chiaretti
Scritture fiscali: efficacia confessoria delle fatture Iva annotate nel register debitoris
“Le fatture Iva annotate nell’apposito registro, rappresentano atti ricognitivi circa ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole, ossia un debito, al dichiarante ai sensi dell’articolo 2720 c.c., pur non adottandosi la disciplina, ex 2709 e 2710, per i libri e scritture contabili”.
Il suddetto principio è stato affermato dalla III Sezione Civile della Cassazione nell’ambito dell’ordinanza n. 32935/2018.
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Gli Ermellini ritengono fondate le doglianze del ricorrente sul presupposto che la fattura commerciale sia un atto a contenuto partecipativo, consistente in una asserzione indirizzata all’altra parte su fatti inerenti ad un rapporto già costituito. Dunque, sono da ritenere elementi indizianti rispetto alla prova delle prestazioni eseguite, venendo in considerazione, non solo per la valutazione della posizione del creditore, ma anche, se annotate nel register debitoris, verso il soggetto obbligato, costituendo atto ricognitivo con efficacia confessoria ai sensi dell’articolo 2720 c.c. (v, anche Cass. Civ. 01/08/2008 n°20982).
Dott. Luca Chiaretti
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