Saggi di interessi nelle transazioni commerciali: la nuova disciplina
La nuova disciplina in materia di ritardo nei pagamenti viene dettata dal d.lgs. del 2012, n. 192, in attuazione della direttiva n. 2011/07/UE, che ha modificato la disciplina per la lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per il primo periodo semestre 2019 (01.01.19 – 30/06/2019) di cui al d.lgs. 231/2002.
A tale proposito, si intendono per “transazioni commerciali” – ex decreto legislativo n. 231/2002, art. 2, comma 1 – i contratti tra imprese e tra imprese e PA, che implicano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Il suddetto d.lgs. n.231 del 2002 stabiliva che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali fosse di 30 giorni e dall’altro che, in caso di ritardo nel pagamento, l’interesse da pagare fosse molto più elevato del saggio di interesse legale.
Con il nuovo d.lgs. 2012 n. 192, si è previsto che per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2019, il saggio di interessi venga fissato allo 0,0% e, quindi, identico a quello del semestre precedente.
Inoltre, sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, risulterà pertanto pari all’8,00% come risulta dalla seguente tabella:
Periodo | Saggio | Tasso di interesse annuo |
1 semestre 2014 | 0,25% | 0,25% +8%= 8,25% |
2 semestre 2014 | 0,15% | 0,15%+8%= 8,15% |
1 semestre 2015 | 0,05% | 0,05%+8%=8,05% |
2 semestre 2015 | 0,05% | 0,05%+8%=8,05% |
1 semestre 2016 | 0,05% | 0,05%+8%=8,05% |
2 semestre 2016 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
1 semestre 2017 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
2 semestre 2017 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
1 semestre 2018 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
2 semestre 2018 | 0,00% | 0,00+8%=8% |
Il nuovo d.lgs. n. 192/2012
Il nuovo d.lgs. n. 192/2012, ha previsto, inoltre, il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell’ambito delle operazioni commerciali aventi ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni/prestazioni di servizi a titolo oneroso e intercorrente tra imprese e professionisti nonché tra imprese/professionisti e Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei rapporti commerciali tra i clienti privati.
Tale nuova disciplina trova applicazione per “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, eccezione fatta per il caso di procedure concorsuali/ procedure di ristrutturazione del debito, nonché per il caso di risarcimento del danno “compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”.
Nello specifico, fatta salva la possibilità delle parti di prevedere nelle transazioni commerciali tra imprenditori, termini di pagamento superiori a quelli previsti dalla legge, in linea di massima, il termine di pagamento di tali transazioni viene fissato al giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento di cui ai punti seguenti:
- 30 giorno dal ricevimento della fattura/ richiesta di pagamento, infatti, in questo caso viene disposto che: “Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifiche formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento”;
- 30 giorni dal ricevimento dei beni/prestazioni di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura/ richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella del ricevimento delle merci/prestazione di servizi;
- 30 giorni dall’accettazione/ verifica (prevista dalla legge o dal contratto) delle conformità dei beni/servizio ricevuti al contratto nel caso di ricevimento della fattura/ richiesta di pagamento “in epoca non successiva a tale data”.
In ogni caso, qualora venga previsto un termine di pagamento superiore ai 60 giorni, purché non gravemente iniquo, tale termine dovrà essere previsto tassativamente in forma scritta.
In altre parole, il creditore avrà sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, anche qualora il termine di pagamento non venga stabilito nel contratto.
Come avviene il calcolo degli interessi moratori?
Gli interessi moratori vengono calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento previsto, a lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od onorari indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Nello specifico, tali tassi possono riguardare:
- Interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento;
- Interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali;
- Interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento;
Dal punto d vista tecnico, gli interessi moratori vengono calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
In quali casi trova applicazione la nuova disciplina?
L’interesse di mora trova applicazione per i contratti stipulati dopo l’8 agosto 2012 e riguarda, come da comma 1 dell’art. 1” ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nell’ambito di una transazione commerciale”, parliamo precisamente di:
- Transazioni fra imprenditori e professionisti: Ogni fattura emessa per il pagamento di merci o servizi erogati fra imprese, transazioni B2b, dà diritto all’interesse moratorio in caso di mancato o ritardato pagamento.
- Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni: la normativa trova piena applicazione laddove per PA si intende ogni amministrazione identificabile dall’art. 3, comma 25, del d.lgs. 2006 n. 163, oppure ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 2006 n. 163. Ci riferisce alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, costituiti da detti soggetti.
Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e pubblica amministrazione, questi decorrono dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ente pubblico ovvero dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica qualora sia pattuito tra le parti il termine di pagamento in 60 giorni e l’accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
A tale proposito, giova ricordare che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali B2B, verranno definite oggettivamente le date per la decorrenza degli interessi moratori.
Inoltre, il d.lgs. N. 192/2012 trova piena applicazione anche per i lavori pubblici, in piena conformità all’art. 24 comma 1 e 2 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, prevedendo precisamente che:
- Nel caso di ritardi nei pagamenti, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 24 della suddetta legge n. 161/2014, si prevede che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici trovano piena applicazione il d.lgs. n. 2312/2002, come modificato con la direttiva 2011/07/UE;
- Rispetto alle disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo pagamento, (d.lgs. 2006 n. 163 e regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2010 n. 207), che prevedono termini a tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall’art.4, comma 2 del d.lgs. 2002 n.231, dovranno essere applicati solo più favorevoli per i creditori;
Il pagamento a rate
Nel caso dei contratti sia di contratti stipulati tra imprese nonché di contratti stipulati tra imprese e pubblica amministrazione, si concede alle parti la possibilità di concordare termini di pagamento a rate: gli interessi moratori saranno applicati alle rate scadute non pagate.
Nel caso in cui il debitore non sia in grado dimostrare che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il creditore ha diritto;
- Al rimborso delle spese di recupero dei crediti;
- Ad un importo di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggiore danno.
Nell’ambito di una transazione commerciale sono nulle le clausole che definiscono i termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimenti per i costi di recupero che risultino gravemente inique in danno del creditore, nello specifico parliamo di:
- Clausole dirette a escludere l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero crediti;
- Previsione di clausole nelle transazioni commerciali cui è parte la Pubblica Amministrazione che predeterminino o modifichino la data di ricevimento della fattura;
In tutti questi casi, viene fatta salva la possibilità che il Giudice possa dichiarare, anche d’ufficio, la nullità delle suddette clausole.
Altro interessante aspetto da approfondire riguarda gli interessi moratori ed interessi legali di mora.
Infatti, la nuova disciplina prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”.
Anche in questo caso, la disciplina fa una distinzione a seconda che si tratti di contratti tra imprese o contratti tra imprese e pubblica amministrazione.
Nel primo caso, il mancato pagamento comporta che il debitore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella forma di interessi legali di mora ovvero di interessi ad un tasso concordato tra le parti.
Nel secondo caso, si prevede che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi ad un tasso che non può essere inferiore al tasso legale BCE maggiorato dell’8%.
La nuova disciplina trova applicazione per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013.
Inoltre, il termine di pagamento decorrerà dal ricevimento della fattura da parte del debitore.
Infine, nel caso in cui la fattura non abbia data certa, il termine di pagamento decorrerà dalla data di prestazione del servizio professionale, invece, per le transazioni commerciali, dalla data di ricevimento delle merci.
A completamento di quanto appena menzionato, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero – Settore legislativo del Ministero per gli affari europei, con nota del 20 dicembre 2012, Prot. N. 2667, aveva rilevato che l’ambito di applicazione del decreto concerne tutti i settori produttivi.
In conclusione, la nuova normativa garantisce al creditore una maggiore tutela nel pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, semplificando le procedure di calcolo e di recupero degli interessi di mora, prevedendo la nullità delle clausole inique relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero.
Dott. Andres Moreno
Saggi di interessi nelle transazioni commerciali: la nuova disciplina
La nuova disciplina in materia di ritardo nei pagamenti viene dettata dal d.lgs. del 2012, n. 192, in attuazione della direttiva n. 2011/07/UE, che ha modificato la disciplina per la lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per il primo periodo semestre 2019 (01.01.19 – 30/06/2019) di cui al d.lgs. 231/2002.
A tale proposito, si intendono per “transazioni commerciali” – ex decreto legislativo n. 231/2002, art. 2, comma 1 – i contratti tra imprese e tra imprese e PA, che implicano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Il suddetto d.lgs. n.231 del 2002 stabiliva che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali fosse di 30 giorni e dall’altro che, in caso di ritardo nel pagamento, l’interesse da pagare fosse molto più elevato del saggio di interesse legale.
Con il nuovo d.lgs. 2012 n. 192, si è previsto che per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2019, il saggio di interessi venga fissato allo 0,0% e, quindi, identico a quello del semestre precedente.
Inoltre, sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, risulterà pertanto pari all’8,00% come risulta dalla seguente tabella:
Periodo | Saggio | Tasso di interesse annuo |
1 semestre 2014 | 0,25% | 0,25% +8%= 8,25% |
2 semestre 2014 | 0,15% | 0,15%+8%= 8,15% |
1 semestre 2015 | 0,05% | 0,05%+8%=8,05% |
2 semestre 2015 | 0,05% | 0,05%+8%=8,05% |
1 semestre 2016 | 0,05% | 0,05%+8%=8,05% |
2 semestre 2016 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
1 semestre 2017 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
2 semestre 2017 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
1 semestre 2018 | 0,00% | 0,00%+8%=8% |
2 semestre 2018 | 0,00% | 0,00+8%=8% |
Il nuovo d.lgs. n. 192/2012
Il nuovo d.lgs. n. 192/2012, ha previsto, inoltre, il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell’ambito delle operazioni commerciali aventi ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni/prestazioni di servizi a titolo oneroso e intercorrente tra imprese e professionisti nonché tra imprese/professionisti e Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei rapporti commerciali tra i clienti privati.
Tale nuova disciplina trova applicazione per “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, eccezione fatta per il caso di procedure concorsuali/ procedure di ristrutturazione del debito, nonché per il caso di risarcimento del danno “compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”.
Nello specifico, fatta salva la possibilità delle parti di prevedere nelle transazioni commerciali tra imprenditori, termini di pagamento superiori a quelli previsti dalla legge, in linea di massima, il termine di pagamento di tali transazioni viene fissato al giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento di cui ai punti seguenti:
- 30 giorno dal ricevimento della fattura/ richiesta di pagamento, infatti, in questo caso viene disposto che: “Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifiche formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento”;
- 30 giorni dal ricevimento dei beni/prestazioni di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura/ richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella del ricevimento delle merci/prestazione di servizi;
- 30 giorni dall’accettazione/ verifica (prevista dalla legge o dal contratto) delle conformità dei beni/servizio ricevuti al contratto nel caso di ricevimento della fattura/ richiesta di pagamento “in epoca non successiva a tale data”.
In ogni caso, qualora venga previsto un termine di pagamento superiore ai 60 giorni, purché non gravemente iniquo, tale termine dovrà essere previsto tassativamente in forma scritta.
In altre parole, il creditore avrà sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, anche qualora il termine di pagamento non venga stabilito nel contratto.
Come avviene il calcolo degli interessi moratori?
Gli interessi moratori vengono calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento previsto, a lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od onorari indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Nello specifico, tali tassi possono riguardare:
- Interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento;
- Interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali;
- Interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento;
Dal punto d vista tecnico, gli interessi moratori vengono calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
In quali casi trova applicazione la nuova disciplina?
L’interesse di mora trova applicazione per i contratti stipulati dopo l’8 agosto 2012 e riguarda, come da comma 1 dell’art. 1” ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nell’ambito di una transazione commerciale”, parliamo precisamente di:
- Transazioni fra imprenditori e professionisti: Ogni fattura emessa per il pagamento di merci o servizi erogati fra imprese, transazioni B2b, dà diritto all’interesse moratorio in caso di mancato o ritardato pagamento.
- Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni: la normativa trova piena applicazione laddove per PA si intende ogni amministrazione identificabile dall’art. 3, comma 25, del d.lgs. 2006 n. 163, oppure ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 2006 n. 163. Ci riferisce alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, costituiti da detti soggetti.
Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e pubblica amministrazione, questi decorrono dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ente pubblico ovvero dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica qualora sia pattuito tra le parti il termine di pagamento in 60 giorni e l’accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
A tale proposito, giova ricordare che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali B2B, verranno definite oggettivamente le date per la decorrenza degli interessi moratori.
Inoltre, il d.lgs. N. 192/2012 trova piena applicazione anche per i lavori pubblici, in piena conformità all’art. 24 comma 1 e 2 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, prevedendo precisamente che:
- Nel caso di ritardi nei pagamenti, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 24 della suddetta legge n. 161/2014, si prevede che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici trovano piena applicazione il d.lgs. n. 2312/2002, come modificato con la direttiva 2011/07/UE;
- Rispetto alle disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo pagamento, (d.lgs. 2006 n. 163 e regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2010 n. 207), che prevedono termini a tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall’art.4, comma 2 del d.lgs. 2002 n.231, dovranno essere applicati solo più favorevoli per i creditori;
Il pagamento a rate
Nel caso dei contratti sia di contratti stipulati tra imprese nonché di contratti stipulati tra imprese e pubblica amministrazione, si concede alle parti la possibilità di concordare termini di pagamento a rate: gli interessi moratori saranno applicati alle rate scadute non pagate.
Nel caso in cui il debitore non sia in grado dimostrare che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il creditore ha diritto;
- Al rimborso delle spese di recupero dei crediti;
- Ad un importo di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggiore danno.
Nell’ambito di una transazione commerciale sono nulle le clausole che definiscono i termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimenti per i costi di recupero che risultino gravemente inique in danno del creditore, nello specifico parliamo di:
- Clausole dirette a escludere l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero crediti;
- Previsione di clausole nelle transazioni commerciali cui è parte la Pubblica Amministrazione che predeterminino o modifichino la data di ricevimento della fattura;
In tutti questi casi, viene fatta salva la possibilità che il Giudice possa dichiarare, anche d’ufficio, la nullità delle suddette clausole.
Altro interessante aspetto da approfondire riguarda gli interessi moratori ed interessi legali di mora.
Infatti, la nuova disciplina prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”.
Anche in questo caso, la disciplina fa una distinzione a seconda che si tratti di contratti tra imprese o contratti tra imprese e pubblica amministrazione.
Nel primo caso, il mancato pagamento comporta che il debitore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella forma di interessi legali di mora ovvero di interessi ad un tasso concordato tra le parti.
Nel secondo caso, si prevede che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi ad un tasso che non può essere inferiore al tasso legale BCE maggiorato dell’8%.
La nuova disciplina trova applicazione per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013.
Inoltre, il termine di pagamento decorrerà dal ricevimento della fattura da parte del debitore.
Infine, nel caso in cui la fattura non abbia data certa, il termine di pagamento decorrerà dalla data di prestazione del servizio professionale, invece, per le transazioni commerciali, dalla data di ricevimento delle merci.
A completamento di quanto appena menzionato, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero – Settore legislativo del Ministero per gli affari europei, con nota del 20 dicembre 2012, Prot. N. 2667, aveva rilevato che l’ambito di applicazione del decreto concerne tutti i settori produttivi.
In conclusione, la nuova normativa garantisce al creditore una maggiore tutela nel pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, semplificando le procedure di calcolo e di recupero degli interessi di mora, prevedendo la nullità delle clausole inique relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero.
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