Published On: 8 Aprile 2013Categories: Risposte di Scicchitano

Ristrutturazione dei debiti, liberta nella determinazione del contenuto dell'accordo

Egregio Avvocato,

Mi chiamo Andrea, vivo a Piacenza e sono un imprenditore commercialeMi rivolgo a Lei per chiedere un consiglio in merito all’accordo di ristrutturazione dei debiti che la mia impresa intende proporre ai propri creditori.

Premetto che conosco già il modo in cui devo operare e la documentazione che dovrà accompagnare l’accordo. L’unico problema riguarda il contenuto, in quanto non conosco quali siano gli eventuali limiti della mia autonomia negoziale.

Nella Legge Fallimentare non ho ravvisato norme che, in qualche modo, tipizzino il contenuto dell’accordo, né parametri o limiti da rispettare nella rinegoziazione dei crediti.

Le chiedo, quindi, consiglio per sapere se – nell’elaborazione dell’accordo di ristrutturazione – sussiste una piena nella determinazione del contenuto o se, viceversa, vi sono dei parametri dettati dalla legge. In buona sostanza desidero sapere se la legge indica espressamente i modi attraverso i quali rideterminare il rapporto con i creditori.

Grazie

 

________

Caro  Andrea,

per quanto concerne il contenuto degli accordi di ristrutturazione disciplinati dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla denominazione stessa dell’istituto.

Infatti “ristrutturare” non significa estinguere e tale circostanza, già di per sé, consente di comprendere che gli accordi in discorso non ad oggetto l’estinzione dei debiti, ma la variazione della struttura del rapporto obbligatorio nei suoi elementi essenziali (come la scadenza, gli interessi, l’ammontare del debito, le garanzie eventualmente offerte).

Fatta questa semplice premessa, occorre rilevare che l’art. 182 bis della Legge Fallimentare non pone alcun limite all’autonomia negoziale delle parti, lasciando le stesse pienamente libere nella determinazione delle modalità attraverso le quali rinegoziare il credito (ad esempio: prevedendo una proroga per l’adempimento, una rateizzazione nel pagamento, il ricorso a finanziamenti, ecc…).

Nella speranza di avere correttamente risposto a Suo quesito, invio distinti saluti.

Sergio Scicchitano

 

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Published On: 8 Aprile 2013Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Ristrutturazione dei debiti, liberta nella determinazione del contenuto dell'accordo

Egregio Avvocato,

Mi chiamo Andrea, vivo a Piacenza e sono un imprenditore commercialeMi rivolgo a Lei per chiedere un consiglio in merito all’accordo di ristrutturazione dei debiti che la mia impresa intende proporre ai propri creditori.

Premetto che conosco già il modo in cui devo operare e la documentazione che dovrà accompagnare l’accordo. L’unico problema riguarda il contenuto, in quanto non conosco quali siano gli eventuali limiti della mia autonomia negoziale.

Nella Legge Fallimentare non ho ravvisato norme che, in qualche modo, tipizzino il contenuto dell’accordo, né parametri o limiti da rispettare nella rinegoziazione dei crediti.

Le chiedo, quindi, consiglio per sapere se – nell’elaborazione dell’accordo di ristrutturazione – sussiste una piena nella determinazione del contenuto o se, viceversa, vi sono dei parametri dettati dalla legge. In buona sostanza desidero sapere se la legge indica espressamente i modi attraverso i quali rideterminare il rapporto con i creditori.

Grazie

 

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Caro  Andrea,

per quanto concerne il contenuto degli accordi di ristrutturazione disciplinati dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla denominazione stessa dell’istituto.

Infatti “ristrutturare” non significa estinguere e tale circostanza, già di per sé, consente di comprendere che gli accordi in discorso non ad oggetto l’estinzione dei debiti, ma la variazione della struttura del rapporto obbligatorio nei suoi elementi essenziali (come la scadenza, gli interessi, l’ammontare del debito, le garanzie eventualmente offerte).

Fatta questa semplice premessa, occorre rilevare che l’art. 182 bis della Legge Fallimentare non pone alcun limite all’autonomia negoziale delle parti, lasciando le stesse pienamente libere nella determinazione delle modalità attraverso le quali rinegoziare il credito (ad esempio: prevedendo una proroga per l’adempimento, una rateizzazione nel pagamento, il ricorso a finanziamenti, ecc…).

Nella speranza di avere correttamente risposto a Suo quesito, invio distinti saluti.

Sergio Scicchitano

 

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