Risoluzione contratto assicurazione: si può agire comunque per il pagamento delle rate scadute
Con la sentenza n. 3364/14, depositata il 13 Febbraio u.s., la Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato secondo il quale la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, ex art. 1901 cod. civ., non impedisce alla compagnia assicuratrice di agire per il pagamento delle rate scadute.
Nel caso specie, secondo la ricorrente, la società assicuratrice avrebbe diritto solo al risarcimento danni, id est al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, e sarebbe decaduta dal proprio diritto di richiedere il pagamento dei premi scaduti, a causa della risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1901, comma 3, cod. civ., perché, sempre secondo la ricorrente, la società assicuratrice non aveva riassunto per tempo un primo giudizio cancellato dal ruolo per incombenza territoriale del giudice.
In particolare, la Suprema Corte, rilevando che la somma richiesta della compagnia assicuratrice è relativa al pagamento di due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, che sono anche i premi relativi al periodo in corso alla data di scioglimento del contratto di assicurazione, sostiene che “una volta risolto di diritto il contratto di assicurazione, la mancata riassunzione del processo non impedisce alla compagna assicuratrice di agire ex art. 1901, comma 3, cod. civ per il pagamento delle rate scadute con una distinta domanda avente identica causa petendi”.
Pertanto, risulta corretta l’applicazione della risoluzione ex art. 1901 cod. civ., che si verifica immediatamente ope legis, per effetto del protrarsi dell’inadempimento dell’assicurato per sei dalla scadenza della rata o del premio e della mancata proposizione da parte della società assicuratrice di un’azione volta alla riscossione del credito. Risulta, altresì, legittima la richiesta della compagnia assicuratrice di pagamento delle due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, perché il termine annuale di prescrizione, previsto dall’art. 2952 cod. civ., si è interrotto con l’instaurazione del primo giudizio dinnanzi al giudice incompetente, in quanto, in entrambi i giudizi, con identica causa petendi, la domanda di pagamento del premio relativo al periodo in corso corrisponde alla domanda di pagamento dei premi scaduti.
Risoluzione contratto assicurazione: si può agire comunque per il pagamento delle rate scadute
Con la sentenza n. 3364/14, depositata il 13 Febbraio u.s., la Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato secondo il quale la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, ex art. 1901 cod. civ., non impedisce alla compagnia assicuratrice di agire per il pagamento delle rate scadute.
Nel caso specie, secondo la ricorrente, la società assicuratrice avrebbe diritto solo al risarcimento danni, id est al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, e sarebbe decaduta dal proprio diritto di richiedere il pagamento dei premi scaduti, a causa della risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1901, comma 3, cod. civ., perché, sempre secondo la ricorrente, la società assicuratrice non aveva riassunto per tempo un primo giudizio cancellato dal ruolo per incombenza territoriale del giudice.
In particolare, la Suprema Corte, rilevando che la somma richiesta della compagnia assicuratrice è relativa al pagamento di due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, che sono anche i premi relativi al periodo in corso alla data di scioglimento del contratto di assicurazione, sostiene che “una volta risolto di diritto il contratto di assicurazione, la mancata riassunzione del processo non impedisce alla compagna assicuratrice di agire ex art. 1901, comma 3, cod. civ per il pagamento delle rate scadute con una distinta domanda avente identica causa petendi”.
Pertanto, risulta corretta l’applicazione della risoluzione ex art. 1901 cod. civ., che si verifica immediatamente ope legis, per effetto del protrarsi dell’inadempimento dell’assicurato per sei dalla scadenza della rata o del premio e della mancata proposizione da parte della società assicuratrice di un’azione volta alla riscossione del credito. Risulta, altresì, legittima la richiesta della compagnia assicuratrice di pagamento delle due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, perché il termine annuale di prescrizione, previsto dall’art. 2952 cod. civ., si è interrotto con l’instaurazione del primo giudizio dinnanzi al giudice incompetente, in quanto, in entrambi i giudizi, con identica causa petendi, la domanda di pagamento del premio relativo al periodo in corso corrisponde alla domanda di pagamento dei premi scaduti.
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]