Rinuncia clausola compromissoria: i limiti di estensione alle controversie
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3464 del 20 febbraio 2015, affronta in maniera peculiare il tema dell’efficacia della clausola compromissoria all’interno dei contratti.
La vicenda decisa dalla Suprema Corte riguarda più in particolare l’efficacia dell’eccezione di arbitrato promossa in un giudizio relativo ad un’azione ex art. 2932 c.c., dopo che in un precedente giudizio intercorso tra le medesime parti e derivante sempre dal contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, detta eccezione non era stata sollevata.
Con la sentenza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto che la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato nel giudizio precedente non si configurava quale rinuncia complessiva a far valere detta clausola, ma doveva solo essere limitata al giudizio nel quale l’eccezione non era stata effettivamente sollevata.
Pur derivando quindi dalla medesima controversia, la condotta di una parte che sceglie di non avvalersi di tale clausola in un giudizio non esclude la possibilità che la stessa possa avvalersene in altro giudizio con petitum e causa petendi diversi.
L’efficacia della rinuncia a far valere la clausola compromissoria è, in definitiva, delimitata dalla specifica controversia cui accede, sopravvivendo per ogni altra controversia, salva l’ipotesi in cui le parti rinunziano definitivamente alla clausola nel suo complesso, configurando la cd. “rinuncia esplicita”.
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