Published On: 2 Giugno 2017Categories: Articoli, Diritto Penale, Marco Conti

Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: la sentenza della Cassazione

Le Sezioni Unite Penali sono state investite dalla seconda sezione penale della seguente questione:Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello che riforma la sentenza impugnata debba avere precedentemente assunto l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni”.

Il caso specifico traeva origine da un procedimento nel quale l’imputato veniva condannato per il reato a lui ascritto dalla Corte d’Appello dopo che il Giudice di prime cure aveva optato per l’assoluzione.

La Corte Territoriale perveniva ad emettere sentenza di condanna sulla base del diverso apprezzamento del materiale probatorio già posto al vaglio del giudice di primo grado senza aver proceduto, però, alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p.

Avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso presso la Suprema Corte il difensore dell’imputato dolendosi principalmente di come la radicale reformatio in peius della sentenza di primo grado avesse trovato fondamento nella valutazione del tutto antitetica operata dal Giudice della Corte Territoriale in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado. Secondo la difesa tale dato, non essendo corroborato dalla diretta escussione del dichiarante da parte del Giudice del gravame, si paleserebbe in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 6 par. 3 lett. d) della CEDU e con il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sentenza Dan c\ Moldavia).

Come poc’anzi accennato, la seconda sezione penale, avendo rilevato un indirizzo contrapposto sul punto, rimetteva con ordinanza il ricorso alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, in ossequio ad un precedente principio di diritto sancito dalla c.d. “Sentenza Dasgupta” la quale aveva già esteso al rito abbreviato la regola secondo la quale il Giudice della Corte d’Appello ha l’obbligo di rinnovazione dell’esame del dichiarante nel caso in cui venga impugnata dal pubblico ministero una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti all’apprezzamento riconnesso alla prova dichiarativa, riteneva fondata la doglianza eccepita dalla difesa.

Ebbene le Sezioni Unite pervenivano, con la sentenza n. 18620 depositata il 14 aprile 2017, a disciplinare il seguente principio di diritto “È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio ‘al di là di ogni ragionevole dubbiò, di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni”.

Per tal motivo la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Dott. Marco Conti

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Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: la sentenza della Cassazione

Le Sezioni Unite Penali sono state investite dalla seconda sezione penale della seguente questione:Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello che riforma la sentenza impugnata debba avere precedentemente assunto l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni”.

Il caso specifico traeva origine da un procedimento nel quale l’imputato veniva condannato per il reato a lui ascritto dalla Corte d’Appello dopo che il Giudice di prime cure aveva optato per l’assoluzione.

La Corte Territoriale perveniva ad emettere sentenza di condanna sulla base del diverso apprezzamento del materiale probatorio già posto al vaglio del giudice di primo grado senza aver proceduto, però, alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p.

Avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso presso la Suprema Corte il difensore dell’imputato dolendosi principalmente di come la radicale reformatio in peius della sentenza di primo grado avesse trovato fondamento nella valutazione del tutto antitetica operata dal Giudice della Corte Territoriale in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado. Secondo la difesa tale dato, non essendo corroborato dalla diretta escussione del dichiarante da parte del Giudice del gravame, si paleserebbe in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 6 par. 3 lett. d) della CEDU e con il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sentenza Dan c\ Moldavia).

Come poc’anzi accennato, la seconda sezione penale, avendo rilevato un indirizzo contrapposto sul punto, rimetteva con ordinanza il ricorso alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, in ossequio ad un precedente principio di diritto sancito dalla c.d. “Sentenza Dasgupta” la quale aveva già esteso al rito abbreviato la regola secondo la quale il Giudice della Corte d’Appello ha l’obbligo di rinnovazione dell’esame del dichiarante nel caso in cui venga impugnata dal pubblico ministero una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti all’apprezzamento riconnesso alla prova dichiarativa, riteneva fondata la doglianza eccepita dalla difesa.

Ebbene le Sezioni Unite pervenivano, con la sentenza n. 18620 depositata il 14 aprile 2017, a disciplinare il seguente principio di diritto “È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio ‘al di là di ogni ragionevole dubbiò, di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni”.

Per tal motivo la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

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