Riforma Orlando: ampliata la procedibilità a querela di parte
Il 21.03.2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo – susseguito al preventivo esame delle Commissioni della Camera e del Senato – il testo del decreto legislativo recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103, di conseguenza emanato dal Presidente della Repubblica.
Con tale decreto è stato ampliato l’istituto della procedibilità a querela di parte estendendolo a tutti i delitti contro la persona che siano puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con la pena edittale detentiva – da sola, congiunta o alternativa – non superiore nel massimo a 4 anni (fatto salvo il reato previsto e punito dall’art. 610 c.p. rubricato Violenza privata) nonché a tutti i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.
Permane comunque, in tali ipotesi, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa dal reato sia un incapace per età o per infermità, qualora ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall’art. 63, 3 co., c.p. ovvero le circostanze di cui all’art. 339 c.p. nonché, per i soli delitti contro il patrimonio, qualora il danno cagionato sia di rilevante gravità.
Il testo legislativo approvato si compone di 15 articoli che intervengono a modifica delle vigenti norme del Codice Penale sia nel prevedere direttamente la procedibilità a querela di parte (ad esempio per i reati previsti e puniti agli artt. 606, 607, 609, 617 ter 1co., 617 sexies 1 co., 619 1 co., 620, 638), sia, al contrario, nel prevedere la procedibilità d’ufficio qualora dovessero ricorrere determinate condizioni o circostanze (ad esempio per i delitti di cui agli artt. 612, 640, 640 ter) sia, infine, prevedendo la mera soppressione della disposizione relativa alla procedibilità d’ufficio (ad esempio come accade per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646, 3 co., c.p.c.)
Con riferimento a tutti quei delitti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore di tale decreto, è stato altresì previsto sia che, qualora la persona offesa abbia avuto conoscenza del fatto criminoso antecedentemente a tale data, il termine per la proposizione della querela decorrerà da tale momento, sia, nella differente ipotesi in cui penda un procedimento ovvero un processo penale – fatti salvi quelli già pendenti in Corte di Cassazione – l’obbligo per il P.M. ovvero il Giudice di ricercare la persona offesa dal reato ed informarla della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela il cui relativo termine decorrerà dal giorno in cui la persona offesa stessa sia stata informata.
Non resta che attendere la pubblicazione di tale decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Riforma Orlando: ampliata la procedibilità a querela di parte
Il 21.03.2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo – susseguito al preventivo esame delle Commissioni della Camera e del Senato – il testo del decreto legislativo recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103, di conseguenza emanato dal Presidente della Repubblica.
Con tale decreto è stato ampliato l’istituto della procedibilità a querela di parte estendendolo a tutti i delitti contro la persona che siano puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con la pena edittale detentiva – da sola, congiunta o alternativa – non superiore nel massimo a 4 anni (fatto salvo il reato previsto e punito dall’art. 610 c.p. rubricato Violenza privata) nonché a tutti i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.
Permane comunque, in tali ipotesi, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa dal reato sia un incapace per età o per infermità, qualora ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall’art. 63, 3 co., c.p. ovvero le circostanze di cui all’art. 339 c.p. nonché, per i soli delitti contro il patrimonio, qualora il danno cagionato sia di rilevante gravità.
Il testo legislativo approvato si compone di 15 articoli che intervengono a modifica delle vigenti norme del Codice Penale sia nel prevedere direttamente la procedibilità a querela di parte (ad esempio per i reati previsti e puniti agli artt. 606, 607, 609, 617 ter 1co., 617 sexies 1 co., 619 1 co., 620, 638), sia, al contrario, nel prevedere la procedibilità d’ufficio qualora dovessero ricorrere determinate condizioni o circostanze (ad esempio per i delitti di cui agli artt. 612, 640, 640 ter) sia, infine, prevedendo la mera soppressione della disposizione relativa alla procedibilità d’ufficio (ad esempio come accade per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646, 3 co., c.p.c.)
Con riferimento a tutti quei delitti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore di tale decreto, è stato altresì previsto sia che, qualora la persona offesa abbia avuto conoscenza del fatto criminoso antecedentemente a tale data, il termine per la proposizione della querela decorrerà da tale momento, sia, nella differente ipotesi in cui penda un procedimento ovvero un processo penale – fatti salvi quelli già pendenti in Corte di Cassazione – l’obbligo per il P.M. ovvero il Giudice di ricercare la persona offesa dal reato ed informarla della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela il cui relativo termine decorrerà dal giorno in cui la persona offesa stessa sia stata informata.
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