Riforma della giustizia tributaria: le principali novità
Il testo di riforma relativo alle “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari” del 17.05.2022 ha, al momento, ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, superando in tal senso il primo ostacolo per la sua approvazione.
Le principali novità si incentrano su quella che è la figura del magistrato tributario.
Ed infatti, a tal proposito, le modifiche prevedono che la funzione giurisdizionale venga affidata tanto ai magistrati tributari a tempo pieno (ovvero assunti mediante concorso pubblico) e tanto ai giudici tributari nominati presso le Commissioni Tributarie.
Pertanto, questo sistema del doppio binario, prevede che i giudici attualmente in carica, e quindi attualmente parte dell’organico, vengano accompagnati da figure professionali esistenti.
A tal proposito, infatti, anche i Presidenti delle Commissioni Tributarie verranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili attualmente in carica e tra le nuove figure professionali che a questi ultimi si affiancheranno.
Ulteriore aspetto di novità sotto il profilo della competenza riguardano la circostanza secondo la quale i ricorsi di primo grado saranno assegnati al giudice monocratico se riferiti a controversie di valore fino ad € 3.000,00 mentre è esclusa per le cause di valore indeterminabile.
Le disposizioni del processo dinanzi al giudice monocratico sono le medesime del giudizio collegiale. Ed infatti, la sentenza pronunciata dal giudice monocratico è impugnabile in appello solo per: violazione sulle norme del procedimento, violazione di norme costituzionali, violazione di norme dell’Unione Europea, violazione dei principi regolatori della materia.
Per facilitare la consultazione della giurisprudenza tributaria, il nuovo testo prevede l’istituzione dell’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giurisprudenza tributaria.
Tale ufficio ha l’onere di massimare le sentenze di secondo grado più rilevanti ed alimentare la banca dati della giustizia tributaria.
Aspetto da sottolineare è che il giudice tributario, professionale o già parte dell’organico che sia, è sempre vincolato al MEF (Ministero delle Economie e delle Finanze) che esercita un controllo totale sulla attività tributaria.
Le novità che verranno apportate al processo tributario riguardano il superamento del divieto di prova testimoniale. Ed infatti tale prova potrà essere ammessa purché sia in forma scritta secondo le modalità stabilite dall’art. 257 bis c.c.
Trattasi di prova ammessa dal giudice purché sia effettivamente ed assolutamente necessaria ai fini della decisione sulla materia del contendere, anche senza un accordo tra le parti, solo per le cause che si fondano su atti impositivi relativi a verbali o atti che fanno pubblica fede fino a querela di falso. La prova testimoniale potrà essere articolata soltanto su situazioni/fatti oggettivi diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Altra importante novità procedurale riguarda l’introduzione della conciliazione proposta dal giudice per le cause soggette a reclamo. Tale tentativo di conciliazione può essere esperito in udienza o fuori udienza e si perfezionerà una volta redatto il processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Una volta conciliata la causa, il giudice tributario dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
La mancata adesione alla conciliazione senza un giustificato motivo costituisce elemento idoneo per il giudice tributario ai fini della valutazione e della quantificazione delle spese del giudizio.
Con riguardo invece al giudizio di Cassazione, vi sono alcune importanti novità ed infatti è stato previsto il rinvio pregiudiziale in cassazione, strumento che consente al giudice tributario di chiedere alla Suprema Corte l’enunciazione di un principio di diritto purché si tratti di una questione nuova di diritto o comunque non ancora trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione, purché sia una questione esclusivamente di diritto di particolare complessità per oggetto e materia; purché vi siano oggettive difficoltà interpretative dovute a pronunce contrastanti delle Commissioni Tributarie provinciali o regionali; purché si tratti di una questione suscettibile di essere presentata per oggetto e materia in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.
In tutti i casi sopra enunciati, il principio enunciato dalla Suprema Corte sarà vincolante per il giudice che ha disposto il rinvio.
Altra importante novità è l’introduzione del “ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria”.
Tale strumento fornisce la possibilità al procuratore generale presso la Corte di Cassazione di ri-sottoporre all’attenzione dei giudici di quest’ultima mediante richiesta al Presidente della Corte di Cassazione una questione di diritto di particolare importanza che ha generato un forte contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un unico principio di diritto al quale il Giudice dovrà poi tendenzialmente uniformarsi.
Riforma della giustizia tributaria: le principali novità
Il testo di riforma relativo alle “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari” del 17.05.2022 ha, al momento, ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, superando in tal senso il primo ostacolo per la sua approvazione.
Le principali novità si incentrano su quella che è la figura del magistrato tributario.
Ed infatti, a tal proposito, le modifiche prevedono che la funzione giurisdizionale venga affidata tanto ai magistrati tributari a tempo pieno (ovvero assunti mediante concorso pubblico) e tanto ai giudici tributari nominati presso le Commissioni Tributarie.
Pertanto, questo sistema del doppio binario, prevede che i giudici attualmente in carica, e quindi attualmente parte dell’organico, vengano accompagnati da figure professionali esistenti.
A tal proposito, infatti, anche i Presidenti delle Commissioni Tributarie verranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili attualmente in carica e tra le nuove figure professionali che a questi ultimi si affiancheranno.
Ulteriore aspetto di novità sotto il profilo della competenza riguardano la circostanza secondo la quale i ricorsi di primo grado saranno assegnati al giudice monocratico se riferiti a controversie di valore fino ad € 3.000,00 mentre è esclusa per le cause di valore indeterminabile.
Le disposizioni del processo dinanzi al giudice monocratico sono le medesime del giudizio collegiale. Ed infatti, la sentenza pronunciata dal giudice monocratico è impugnabile in appello solo per: violazione sulle norme del procedimento, violazione di norme costituzionali, violazione di norme dell’Unione Europea, violazione dei principi regolatori della materia.
Per facilitare la consultazione della giurisprudenza tributaria, il nuovo testo prevede l’istituzione dell’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giurisprudenza tributaria.
Tale ufficio ha l’onere di massimare le sentenze di secondo grado più rilevanti ed alimentare la banca dati della giustizia tributaria.
Aspetto da sottolineare è che il giudice tributario, professionale o già parte dell’organico che sia, è sempre vincolato al MEF (Ministero delle Economie e delle Finanze) che esercita un controllo totale sulla attività tributaria.
Le novità che verranno apportate al processo tributario riguardano il superamento del divieto di prova testimoniale. Ed infatti tale prova potrà essere ammessa purché sia in forma scritta secondo le modalità stabilite dall’art. 257 bis c.c.
Trattasi di prova ammessa dal giudice purché sia effettivamente ed assolutamente necessaria ai fini della decisione sulla materia del contendere, anche senza un accordo tra le parti, solo per le cause che si fondano su atti impositivi relativi a verbali o atti che fanno pubblica fede fino a querela di falso. La prova testimoniale potrà essere articolata soltanto su situazioni/fatti oggettivi diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Altra importante novità procedurale riguarda l’introduzione della conciliazione proposta dal giudice per le cause soggette a reclamo. Tale tentativo di conciliazione può essere esperito in udienza o fuori udienza e si perfezionerà una volta redatto il processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Una volta conciliata la causa, il giudice tributario dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
La mancata adesione alla conciliazione senza un giustificato motivo costituisce elemento idoneo per il giudice tributario ai fini della valutazione e della quantificazione delle spese del giudizio.
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