La Riforma Fallimentare: dalle nuove soglie per la nomina del Collegio Sindacale all’introduzione degli “Alert” Anti-Crisi
Nei giorni scorsi è stata varata in Gazzetta Ufficiale la delega per la riforma del fallimento, approvata dal parlamento l’11 ottobre 2017. Dunque il Governo avrà 12 mesi di tempo per porre in essere eventuali decreti volti ad implementare le novità e le modifiche introdotte dalla riforma.
Le novità più rilevanti riguardano il mondo delle S.r.l. e l’estensione della responsabilità dei loro rappresentanti legali, nonché l’introduzione di sistemi di “allerta” volti a prevenire la crisi d’impresa.
La ragione per la quale è stata voluta fortemente suddetta rivoluzione normativa, risiede nella volontà del Legislatore di “salvare” le imprese da un possibile fallimento, tramite l’istituzione di nuove figure professionali all’interno dell’azienda e di procedure di allerta in grado di segnalare tempestivamente un eventuale stato di insolvenza, oltreché l’attivazione di strumenti giuridici in grado di ripristinare lo stato aziendale.
Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, il governo disciplinerà una fase “preventiva” di allerta, tramite l’estensione dei casi di nomina obbligatoria di un organo di controllo o di revisione nelle società a responsabilità limitata. Nel dettaglio, l’obbligo di nomina del collegio sindacale o di un revisore legale dei conti sorgerà in capo a suddette società quando le stesse, per due esercizi consecutivi, abbiano valicato una delle seguenti soglie:
- Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: 2 milioni di euro
- Totale Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni: 2 milioni di euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
L’obbligo di nomina verrà meno quando, per almeno tre esercizi consecutivi, non verrà superato nessuno dei limiti dimensionali prima elencati.
Mettendo a confronto le regole appena descritte con quelle pre-riforma dell’art. 2477 del Codice Civile, che prevede l’obbligo di nomina al superamento di due delle soglie ben più elevate (4.4 milioni di Ricavi, 8.8 milioni di Attivo e numero medio di dipendenti occupati 50 unità), si rileva che più di 170 mila S.r.l. dovranno rispettare la nuova disposizione normativa. In primis, dovranno adeguare il loro Statuto entro dicembre 2019 qualora lo stesso non ne preveda la nomina, e in secondo luogo, poi, dal 2020 dovranno provvedere, senza indugio, alla nomina del nuovo organo di controllo o revisore dei conti.
Per quanto concerne la figura del rappresentante legale, rimanendo nella sfera giuridica delle Società a responsabilità limitata, la riforma prevede l’applicazione della responsabilità degli amministratori anche verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, fino ad oggi prevista solo nell’ambito delle S.p.a. In sostanza, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente per il soddisfacimento dei crediti, i creditori potranno proporre l’azione di responsabilità anche verso l’amministratore, ai fini del loro soddisfacimento integrale.
Ma la vera novità riguarda l’introduzione di una procedura di allerta e la composizione di un organismo assistito nel sistema concorsuale: questo strumento è previsto per le società che supereranno (se non già superati) i nuovi limiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo suindicati, e sarà affidato ad un organismo collegiale ad hoc istituito presso ogni Camera di Commercio. Il procedimento avrà inizio su istanza di parte o a seguito di segnalazioni qualificate (Collegio Sindacale o Revisore Legale dei Conti, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali e agenti della riscossione), e consisterà nella gestione della fase di allerta per tutte le imprese e nell’eventuale attivazione del procedimento di composizione assistita.
In conclusione, queste e tante altre novità sono previste nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa, che si pone come obiettivo centrale quello di tutelare i vari stakeholder che ruotano all’interno dell’orbita delle società di capitali a responsabilità limitata, al fine di debellare situazioni economiche-finanziarie precarie a danno degli stessi, e che possono potenzialmente far precipitare le aziende in uno stato di insolvenza irreversibile e indurle, quindi, alla liquidazione giudiziale (ex Fallimento).
Dr. Luigi D’Amore
Studio D’Amore & Partners
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