Riforma Bonafede, la novità dell'avvocato istruttore
L’avvocato istruttore è una delle novità principali della Riforma Bonafede [1] che tende a dare valore alla negoziazione [2] e la cui ratio è quella di accorciare i troppo lunghi tempi processuali. Si prevede, sulla base di tale riforma, che l’avvocato possa svolgere l’attività istruttoria in sede stragiudiziale, sostituendosi al giudice istruttore. Si tratta, pertanto, di un processo di potenziamento del ruolo dell’avvocato.
Gli avvocati potranno quindi svolgere una nuova «attività istruttoria stragiudiziale» nell’ambito della procedura di negoziazione assistita che viene notevolmente potenziata ed estesa anche alle controversie di lavoro. Anticipare la raccolta delle prove in questa fase che precede l’avvio del processo significa, secondo Bonafede, ridurre i tempi complessivi di durata del processo stesso.
Pertanto, l’avvocato istruttore può acquisire prove ed elementi di prova, dichiarazioni, testimonianze e altro. Le prove raccolte potranno poi essere utilizzate al momento del processo e saranno quindi valutate dal giudice di merito e utilizzate dal giudice ai fini della decisione.
Per quanto riguarda i poteri del giudice nei confronti dell’operato dell’avvocato, egli, qualora lo ritenesse necessario, può controllare ante processo l’attività svolta dall’avvocato e ripetere le prove.
Vi sono però delle garanzie a tale strumento, che rischia di “privatizzare” l’istruttoria processuale come le sanzioni penali per chi dichiara il falso e conseguenze di natura processuale per i soggetti che si sottraggono all’interrogatorio.
È previsto per l’avvocato istruttore un compenso maggiorato fino al 30% a esclusione dei casi in cui il giudice ritenga che l’istruttoria preventiva sia inutile ovvero abusiva.
Il progetto di riforma di Bonafede, che ha destato parecchie polemiche, resta utopico in riferimento all’istituto dell’avvocato istruttore che risulta, al momento, privo di applicazione pratica, trattandosi di “un’ipotesi sperimentale” [3].
Nei confronti di tale istituto si è vista antagonista l’Associazione Nazionale Magistrati, ritenendo che la figura dell’avvocato istruttore portasse a una «qualsiasi forma di decontestualizzazione processuale dell’attività istruttoria: l’attività di ammissione ed espletamento dei mezzi di prova è ineliminabile segmento dell’attività giurisdizionale avendo ad oggetto l’accertamento dei fatti che concorrono alla decisione e che, pertanto, devono poter essere governati dal giudice terzo ed imparziale sin dalla loro preliminare selezione in punto di ammissibilità e rilevanza».
Inoltre, sempre secondo l’Associazione Nazionale Magistrati, l’attuazione di tale istituto comporterebbe uno svilimento del ruolo e dell’importanza della negoziazione assistita, la cui ragion d’essere è quella di vedere il processo come extrema ratio.
Infine, contrariamente a quelli che sono gli obiettivi della riforma Bonafede, l’istituzione della figura in questione rischierebbe di appesantire il procedimento, dal momento in cui viene chiesto al giudice adito di selezionare prove adottate con criteri ben diversi da quelli che avrebbe adottato in qualità di soggetto terzo e imparziale.
Dott.ssa Claudia Milli
______
[1] 29.7.2019.
[2] La negoziazione assistita, introdotta dal decreto legge n. 132/2014, è una procedura che consente alle parti, assistite dagli avvocati, di risolvere in via amichevole una controversia.
[3] Antonio De Notaristefani, Presidente della Camera.
Riforma Bonafede, la novità dell'avvocato istruttore
L’avvocato istruttore è una delle novità principali della Riforma Bonafede [1] che tende a dare valore alla negoziazione [2] e la cui ratio è quella di accorciare i troppo lunghi tempi processuali. Si prevede, sulla base di tale riforma, che l’avvocato possa svolgere l’attività istruttoria in sede stragiudiziale, sostituendosi al giudice istruttore. Si tratta, pertanto, di un processo di potenziamento del ruolo dell’avvocato.
Gli avvocati potranno quindi svolgere una nuova «attività istruttoria stragiudiziale» nell’ambito della procedura di negoziazione assistita che viene notevolmente potenziata ed estesa anche alle controversie di lavoro. Anticipare la raccolta delle prove in questa fase che precede l’avvio del processo significa, secondo Bonafede, ridurre i tempi complessivi di durata del processo stesso.
Pertanto, l’avvocato istruttore può acquisire prove ed elementi di prova, dichiarazioni, testimonianze e altro. Le prove raccolte potranno poi essere utilizzate al momento del processo e saranno quindi valutate dal giudice di merito e utilizzate dal giudice ai fini della decisione.
Per quanto riguarda i poteri del giudice nei confronti dell’operato dell’avvocato, egli, qualora lo ritenesse necessario, può controllare ante processo l’attività svolta dall’avvocato e ripetere le prove.
Vi sono però delle garanzie a tale strumento, che rischia di “privatizzare” l’istruttoria processuale come le sanzioni penali per chi dichiara il falso e conseguenze di natura processuale per i soggetti che si sottraggono all’interrogatorio.
È previsto per l’avvocato istruttore un compenso maggiorato fino al 30% a esclusione dei casi in cui il giudice ritenga che l’istruttoria preventiva sia inutile ovvero abusiva.
Il progetto di riforma di Bonafede, che ha destato parecchie polemiche, resta utopico in riferimento all’istituto dell’avvocato istruttore che risulta, al momento, privo di applicazione pratica, trattandosi di “un’ipotesi sperimentale” [3].
Nei confronti di tale istituto si è vista antagonista l’Associazione Nazionale Magistrati, ritenendo che la figura dell’avvocato istruttore portasse a una «qualsiasi forma di decontestualizzazione processuale dell’attività istruttoria: l’attività di ammissione ed espletamento dei mezzi di prova è ineliminabile segmento dell’attività giurisdizionale avendo ad oggetto l’accertamento dei fatti che concorrono alla decisione e che, pertanto, devono poter essere governati dal giudice terzo ed imparziale sin dalla loro preliminare selezione in punto di ammissibilità e rilevanza».
Inoltre, sempre secondo l’Associazione Nazionale Magistrati, l’attuazione di tale istituto comporterebbe uno svilimento del ruolo e dell’importanza della negoziazione assistita, la cui ragion d’essere è quella di vedere il processo come extrema ratio.
Infine, contrariamente a quelli che sono gli obiettivi della riforma Bonafede, l’istituzione della figura in questione rischierebbe di appesantire il procedimento, dal momento in cui viene chiesto al giudice adito di selezionare prove adottate con criteri ben diversi da quelli che avrebbe adottato in qualità di soggetto terzo e imparziale.
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[1] 29.7.2019.
[2] La negoziazione assistita, introdotta dal decreto legge n. 132/2014, è una procedura che consente alle parti, assistite dagli avvocati, di risolvere in via amichevole una controversia.
[3] Antonio De Notaristefani, Presidente della Camera.
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