Diritto civile
Published On: 11 Novembre 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Ricorso in Cassazione, quando è necessaria una procura speciale

La Corte di Cassazione con ordinanza 23528, depositata il 5 novembre 2014, è tornata ad esprimersi sulla procura speciale per sottoscrivere il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità. Il caso trae origine dalla declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con cui veniva rigettato il reclamo del ricorrente avverso il decreto dichiarativo della inammissibilità della sua domanda ex l. n. 117/1988, proposta a seguito di ingiusta attività giudiziaria espletata da un Giudice e da cui era derivata l’illegittima restrizione della libertà personale.

La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, afferma che la procura speciale necessaria ai fini della sottoscrizione ex art. 365 c.p.c. deve contenere uno specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità, non ravvisabile quando le espressioni adoperate siano indicative esclusivamente di altre fasi del giudizio, quali quelle di merito o di esecuzione, e che questa deve essere conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Per tali motivi, è inidonea allo scopo la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità.

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Ricorso in Cassazione, quando è necessaria una procura speciale

La Corte di Cassazione con ordinanza 23528, depositata il 5 novembre 2014, è tornata ad esprimersi sulla procura speciale per sottoscrivere il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità. Il caso trae origine dalla declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con cui veniva rigettato il reclamo del ricorrente avverso il decreto dichiarativo della inammissibilità della sua domanda ex l. n. 117/1988, proposta a seguito di ingiusta attività giudiziaria espletata da un Giudice e da cui era derivata l’illegittima restrizione della libertà personale.

La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, afferma che la procura speciale necessaria ai fini della sottoscrizione ex art. 365 c.p.c. deve contenere uno specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità, non ravvisabile quando le espressioni adoperate siano indicative esclusivamente di altre fasi del giudizio, quali quelle di merito o di esecuzione, e che questa deve essere conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Per tali motivi, è inidonea allo scopo la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità.

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