Ricorso in appello: quanto è tempestivo il deposito?
Con ordinanza n. 17328 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla valutazione della tempestività del deposito telematico di un ricorso in appello.
La Corte d’Appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile il gravame perché depositato oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente lamentava in Cassazione che la Corte di Appello avesse preso come riferimento, per verificare la tempestività del ricorso, la data contenuta nella comunicazione dell’esito positivo del controllo automatico anziché la data della ricevuta di avvenuta consegna.
Secondo gli Ermellini nel processo civile telematico il deposito si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 212, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2), (v. Cass. n. 4787 del 01/03/2018).
In merito la legge prescrive altresì che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5“.
Il ricorso in appello era dunque tempestivo, essendo stata generata la ricevuta di avvenuta consegna entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.
Per tali motivi il Collegio ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Ricorso in appello: quanto è tempestivo il deposito?
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Il ricorrente lamentava in Cassazione che la Corte di Appello avesse preso come riferimento, per verificare la tempestività del ricorso, la data contenuta nella comunicazione dell’esito positivo del controllo automatico anziché la data della ricevuta di avvenuta consegna.
Secondo gli Ermellini nel processo civile telematico il deposito si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 212, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2), (v. Cass. n. 4787 del 01/03/2018).
In merito la legge prescrive altresì che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5“.
Il ricorso in appello era dunque tempestivo, essendo stata generata la ricevuta di avvenuta consegna entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.
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