Published On: 30 Aprile 2017Categories: Articoli, Formulario, Formulario Tributario, Sergio Scicchitano

Ricorso avverso i provvedimenti in materia di registro dei protesti

Al fine di ottenere la cancellazione dal registro protesti il debitore protestato, ai sensi dell’art. 4 L. 77/1955, può presentare entro un anno dalla levata del protesto una formale istanza al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, secondo la seguente formula:

Ricorso avverso i provvedimenti in materia di registro dei protesti.

Tale formale istanza dovrà essere corredata:

– dal titolo quietanzato e dall’atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento;

– in alternativa, dalle motivazioni comprovanti l’illegittimità della levata del protesto medesimo (quali ad esempio l’ipotesi della falsità della firma riportata sul titolo di credito).

In caso di rigetto da parte della camera di commercio competente, l’art. 12 d. Lgs. 150/2011 prevede la possibilità per il debitore di proporre ricorso avverso tale provvedimento presso il Giudice di Pace del luogo di sua residenza.

Al procedimento in parola, sempre secondo quanto stabilito dalla norma da ultimo citata, dovrà applicarsi il rito del lavoro.

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Ricorso avverso i provvedimenti in materia di registro dei protesti

Al fine di ottenere la cancellazione dal registro protesti il debitore protestato, ai sensi dell’art. 4 L. 77/1955, può presentare entro un anno dalla levata del protesto una formale istanza al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, secondo la seguente formula:

Ricorso avverso i provvedimenti in materia di registro dei protesti.

Tale formale istanza dovrà essere corredata:

– dal titolo quietanzato e dall’atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento;

– in alternativa, dalle motivazioni comprovanti l’illegittimità della levata del protesto medesimo (quali ad esempio l’ipotesi della falsità della firma riportata sul titolo di credito).

In caso di rigetto da parte della camera di commercio competente, l’art. 12 d. Lgs. 150/2011 prevede la possibilità per il debitore di proporre ricorso avverso tale provvedimento presso il Giudice di Pace del luogo di sua residenza.

Al procedimento in parola, sempre secondo quanto stabilito dalla norma da ultimo citata, dovrà applicarsi il rito del lavoro.

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