Diritto di famiglia
Published On: 22 Maggio 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto di famigliaBy

Riconoscimento paternità: in caso di morte del genitore preteso, legittimazione passiva solo ai suoi eredi

Con la sentenza n. 10783 del 17 maggio 2014 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di dichiarazione giudiziale delle paternità naturale, afferma il principio di diritto secondo cui l’azione, in caso di morte del preteso genitore, dovrà essere esperita esclusivamente nei confronti degli eredi del defunto e non anche degli eredi degli eredi di lui, o di altri soggetti.

Infatti, ai soggetti che siano comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda è riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi (Cass., sez. un., n. 21287/2005).

Tale limitazione, dicono i giudici di Piazza Cavour, “è confermata nella nuova versione dell’art. 276, comma 1, c.c., per effetto della sostituzione operata dall’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012 n. 219, che ha solo aggiunto la possibilità, nel caso di mancanza di eredi (“In loro mancanza…”), di proporre la domanda «nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso”.

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Riconoscimento paternità: in caso di morte del genitore preteso, legittimazione passiva solo ai suoi eredi

Con la sentenza n. 10783 del 17 maggio 2014 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di dichiarazione giudiziale delle paternità naturale, afferma il principio di diritto secondo cui l’azione, in caso di morte del preteso genitore, dovrà essere esperita esclusivamente nei confronti degli eredi del defunto e non anche degli eredi degli eredi di lui, o di altri soggetti.

Infatti, ai soggetti che siano comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda è riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi (Cass., sez. un., n. 21287/2005).

Tale limitazione, dicono i giudici di Piazza Cavour, “è confermata nella nuova versione dell’art. 276, comma 1, c.c., per effetto della sostituzione operata dall’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012 n. 219, che ha solo aggiunto la possibilità, nel caso di mancanza di eredi (“In loro mancanza…”), di proporre la domanda «nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso”.

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