Responsabilità professionale dell'avvocato: è affidata al giudizio prognostico del giudice
“Non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione”.
È quanto stabilito dagli Ermellini nella sentenza n. 23740 emanata il 01/10/2018 dalla Sez. II della Suprema Corte di Cassazione.
La pronuncia in discorso prendeva avvio a seguito dell’ottenimento da parte dell’Avv. D di un decreto ingiuntivo nei confronti della O.T e dalla successiva opposizione proposta dall’ingiunta, la quale riteneva di non dover corrispondere alcun compenso al proprio difensore avendo lo stesso operato con negligenza.
Il Tribunale, chiamato a decidere, non ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità attribuibili al difensore e respingeva l’opposizione proposta.
Avverso tale decisione O.T. proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nel caso in esame, confermando l’indirizzo già assunto nelle precedenti pronunce ( Cass. 6967/2006 – Cass.16846/2005 – Cass. 11906/2016) ha ribadito che “L’imperizia del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito “ex ante” e non “ex post”, sulla base dell’esito del giudizio”.
Nel caso in discorso il Tribunale, all’esito degli accertamenti effettuati, aveva escluso responsabilità imputabili al difensore e per tali ragioni i Giudici di Piazza Cavour hanno, pertanto, rigettato il ricorso.
Dott. Elio Pino
Responsabilità professionale dell'avvocato: è affidata al giudizio prognostico del giudice
“Non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione”.
È quanto stabilito dagli Ermellini nella sentenza n. 23740 emanata il 01/10/2018 dalla Sez. II della Suprema Corte di Cassazione.
La pronuncia in discorso prendeva avvio a seguito dell’ottenimento da parte dell’Avv. D di un decreto ingiuntivo nei confronti della O.T e dalla successiva opposizione proposta dall’ingiunta, la quale riteneva di non dover corrispondere alcun compenso al proprio difensore avendo lo stesso operato con negligenza.
Il Tribunale, chiamato a decidere, non ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità attribuibili al difensore e respingeva l’opposizione proposta.
Avverso tale decisione O.T. proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nel caso in esame, confermando l’indirizzo già assunto nelle precedenti pronunce ( Cass. 6967/2006 – Cass.16846/2005 – Cass. 11906/2016) ha ribadito che “L’imperizia del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito “ex ante” e non “ex post”, sulla base dell’esito del giudizio”.
Nel caso in discorso il Tribunale, all’esito degli accertamenti effettuati, aveva escluso responsabilità imputabili al difensore e per tali ragioni i Giudici di Piazza Cavour hanno, pertanto, rigettato il ricorso.
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