Published On: 4 Marzo 2017Categories: Articoli, Marco Campanini, News

Responsabilità medica, al via la Legge Gelli

Il disegno di Legge Gelli, dal nome dell’On. Gelli, suo promotore, è stato definitivamente approvato da entrambe le Camere e diventerà Legge.

È da osservare che il DDL in commento, come anche la legge Balduzzi, ha l’intento di circoscrivere la responsabilità medica confinandola ai soli casi gravi evitando così il fenomeno oramai largamente diffuso della cosiddetta Medicina difensiva.

Così come la legge Balduzzi, il DDL Gelli è intervenuto con dei correttivi sia sul piano civilistico che sotto il profilo penale.

Sul versante civilistico, rimasto poco chiaro nella vigenza della Legge Balduzzi, si è definitivamente affermata la presenza di un doppio binario in ordine alle diverse responsabilità. Perciò la responsabilità della Struttura sanitaria è stata ricondotta a quella contrattuale, in virtù della responsabilità da contatto sociale.

La responsabilità del medico, invece è stata ricondotta alla responsabilità extra-contrattuale, il che comporta l’inversione dell’onere della prova, ponendolo a carico del danneggiato.

Il versante penalistico invece ha visto una sorta di depenalizzazione dell’errore.

Con l’approvazione della Legge Gelli, il sanitario che commette degli errori non risponderà di lesioni o di omicidio colposo nell’ipotesi in cui dimostri di aver rispettato le linee guida e le c.d. “best practice”, che ovviamente saranno da valutare caso per caso.

La legge ha infatti aggiunto al Codice Penale il nuovo art. 590 – sexies, rubricato: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, in cui è stabilito che: “se i fatti cui agli artt. 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto al secondo comma.

Qualora l’evento dannoso si sia verificato a causa d’imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”.

Ulteriore novità introdotta con la Legge Gelli è l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nell’esercizio della professione medica.

A tal proposito sono state previste sia l’azione diretta del danneggiato che l’istituzione di un fondo speciale volto a risarcire quei danni che eccedano il massimale previsto nelle polizze assicurative stipulate dai medici e dalle strutture sanitarie.

E’ poi stato previsto che a detto fondo si possa anche ricorrere quando la compagnia assicurativa del medico e/o della struttura sanitaria sia assoggettata ad una procedura d’insolvenza.

Dott. Marco Campanini

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Responsabilità medica, al via la Legge Gelli

Il disegno di Legge Gelli, dal nome dell’On. Gelli, suo promotore, è stato definitivamente approvato da entrambe le Camere e diventerà Legge.

È da osservare che il DDL in commento, come anche la legge Balduzzi, ha l’intento di circoscrivere la responsabilità medica confinandola ai soli casi gravi evitando così il fenomeno oramai largamente diffuso della cosiddetta Medicina difensiva.

Così come la legge Balduzzi, il DDL Gelli è intervenuto con dei correttivi sia sul piano civilistico che sotto il profilo penale.

Sul versante civilistico, rimasto poco chiaro nella vigenza della Legge Balduzzi, si è definitivamente affermata la presenza di un doppio binario in ordine alle diverse responsabilità. Perciò la responsabilità della Struttura sanitaria è stata ricondotta a quella contrattuale, in virtù della responsabilità da contatto sociale.

La responsabilità del medico, invece è stata ricondotta alla responsabilità extra-contrattuale, il che comporta l’inversione dell’onere della prova, ponendolo a carico del danneggiato.

Il versante penalistico invece ha visto una sorta di depenalizzazione dell’errore.

Con l’approvazione della Legge Gelli, il sanitario che commette degli errori non risponderà di lesioni o di omicidio colposo nell’ipotesi in cui dimostri di aver rispettato le linee guida e le c.d. “best practice”, che ovviamente saranno da valutare caso per caso.

La legge ha infatti aggiunto al Codice Penale il nuovo art. 590 – sexies, rubricato: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, in cui è stabilito che: “se i fatti cui agli artt. 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto al secondo comma.

Qualora l’evento dannoso si sia verificato a causa d’imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”.

Ulteriore novità introdotta con la Legge Gelli è l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nell’esercizio della professione medica.

A tal proposito sono state previste sia l’azione diretta del danneggiato che l’istituzione di un fondo speciale volto a risarcire quei danni che eccedano il massimale previsto nelle polizze assicurative stipulate dai medici e dalle strutture sanitarie.

E’ poi stato previsto che a detto fondo si possa anche ricorrere quando la compagnia assicurativa del medico e/o della struttura sanitaria sia assoggettata ad una procedura d’insolvenza.

Dott. Marco Campanini

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