I requisiti del fallimento
L’incubo costante per l’imprenditore che versa in uno stato di crisi è proprio quello di vedere la propria impresa cadere in fallimento.
Non tutti gli imprenditori (individuali o collettivi) possono essere assoggettati al fallimento ma solo alcuni ed in particolare gli imprenditori che hanno determinati requisiti.
E solo chi “mastica” quotidianamente il diritto fallimentare “come il pane” può conoscere tali requisiti e risolvere quei dubbi costanti dell’imprenditore in crisi.
Spesso quindi accade che l’imprenditore in crisi teme di poter fallire senza sapere se effettivamente possiede tali necessari requisiti.
Con questo articolo chiariremo quali siano i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento, cercando di consentire ad alcuni imprenditori di fare sonni tranquilli.
Requisiti soggettivi per la dichiarazione di fallimento
Il requisito soggettivo per la dichiarazione di fallimento è quello che indica quale tipo di natura debba avere l’imprenditore.
L’art. 1 della Legge Fallimentare prevede espressamente che solo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale (imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente) può essere dichiarato fallito.
Per cui chi esercita in modo concreto ed effettivo l’attività d’impresa, quando cioè l’imprenditore compia atti economici con una finalità non equivoca di conseguire gli scopi d’impresa.
Requisiti oggettivi per la dichiarazione di fallimento: stato d’insolvenza
Uno dei requisiti oggettivi per la dichiarazione di fallimento è quello previsto dall’art. 5 comma 1 della Legge Fallimentare è cioè lo stato d’insolvenza.
Lo stato d’insolvenza consiste nell’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Pertanto il creditore che richiede il fallimento di un’impresa dovrà necessariamente fornire un principio di prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza.
Requisiti oggettivi per la dichiarazione di fallimento: soglie di fallibilità
Ora passiamo ai dati numerici. L’art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare indica infatti le soglie dimensionali da superare affinché l’impresa venga dichiarata fallita.
L’imprenditore fallisce inoltre quando, nell’arco dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, supera almeno una delle seguenti soglie:
- se ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00;
- se ha realizzato ricavi lordi di ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;
- se ha un ammontare di debiti (anche non scaduti e non definitivamente accertati) superiore a € 500.000,00.
Requisiti oggettivi per la dichiarazione di fallimento: limite generale dell’ammontare dei debiti
Infine dall’art. 15 comma 9 della Legge Fallimentare è previsto un ulteriore requisito oggettivo: quello dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati che deve essere necessariamente superiore ad € 30.000,00.
Tale requisito è fondamentale proprio perché anche in presenza degli altri requisiti soggettivi ed oggettivi se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, al momento della decisione del Tribunale, non supera la soglia dei 30.000,00 € è esclusa l’apertura del fallimento.
Conclusioni: chi può fallire?
In breve solo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale, che versa in uno stato di insolvenza, che nell’arco dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, supera almeno una delle tre soglie indicate e che ha un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 può esser dichiarato fallito.
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L’imprenditore fallisce inoltre quando, nell’arco dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, supera almeno una delle seguenti soglie:
- se ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00;
- se ha realizzato ricavi lordi di ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;
- se ha un ammontare di debiti (anche non scaduti e non definitivamente accertati) superiore a € 500.000,00.
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Tale requisito è fondamentale proprio perché anche in presenza degli altri requisiti soggettivi ed oggettivi se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, al momento della decisione del Tribunale, non supera la soglia dei 30.000,00 € è esclusa l’apertura del fallimento.
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