Published On: 17 Settembre 2017Categories: Articoli, Carmen Giovannini, News

Redazione degli atti processuali, le nuove linee guida

L’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile il 21 maggio scorso ha approvato le Linee guida per la redazione di atti e provvedimenti in maniera chiara e sintetica.

Le linee guida si rivolgono sia ad avvocati che a magistrati e il loro scopo è quello di indicare delle regole standard sulla redazione degli atti processuali civili e dei provvedimenti affinché i medesimi risultino chiari, lineari e sintetici.

Il documento stesso però specifica che il mancato rispetto di tali linee guida non rende l’atto inammissibile o improcedibile, poiché le medesime rappresentano appunto dei meri suggerimenti.

I principi cui si fa riferimento nel predetto documento e che dovrebbero essere rispettati al fine di redigere un atto con le caratteristiche poc’anzi descritte sono i seguenti.

1 – Il contenuto degli atti deve seguire un percorso logico, cronologico e deve essere suddiviso in paragrafi.

2 – Gli atti molto complessi devono essere sintetici al fine di comprenderne meglio il contenuto.

3 – Sono fondamentali l’indice degli argomenti e la numerazione sia delle pagine che dei relativi allegati.

4 – I collegamenti ipertestuali rendono più agevole la “navigazione” dell’atto.

5 – I caratteri grafici, il corpo e lo stile dell’atto devono seguire i criteri indicati dal Protocollo d’intesa fra CNF, Cassazione e Avvocatura generale del 17 dicembre 2015.

6 – I richiami a dottrina e giurisprudenza vanno inseriti in nota con indicazioni per reperirli; per la giurisprudenza di legittimità edita è sufficiente riportare l’anno e il numero della sentenza.

7 –   La discussione tra le parti ed il giudice, verbalizzata in udienza, è essenziale ai fini della concentrazione del processo e per velocizzare la conduzione dell’udienza potrebbero essere utili contenuti standard dei verbali e l’utilizzo di opportuni accorgimenti (es. un doppio monitor ove disponibile).

8 – Le memorie ex art. 183, comma IV, c.p.c. devono essere depositate rispettando i criteri previsti dalla medesima norma o per rispondere a chiarimenti chiesti dal Giudice o per chiarire le difese sulle questioni rilevate d’ufficio.

9 – La precisazione delle conclusioni ha luogo in udienza ed il Giudice può concedere il deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni.

10 – I provvedimenti decisori del Giudice devono rispettare lo schema degli atti di parte ed il dispositivo deve seguire principi di liquidità ed esigibilità.

11 – La liquidazione delle spese deve essere riportata in uno specifico punto della motivazione, tenendo conto sia di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese sia della chiarezza e sinteticità degli atti.

12 – Gli atti ed i provvedimenti in appello devono seguire i criteri sinora esplicati e devono riportare i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti ai fini dell’appello; l’eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato deve essere espressamente menzionata nell’intestazione dell’atto di appello e deve essere esposta in uno specifico paragrafo sia quanto al fumus sia quanto al periculum della medesima.

Dott.ssa Carmen Giovannini

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Published On: 17 Settembre 2017Categories: Articoli, Carmen Giovannini, NewsBy

Redazione degli atti processuali, le nuove linee guida

L’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile il 21 maggio scorso ha approvato le Linee guida per la redazione di atti e provvedimenti in maniera chiara e sintetica.

Le linee guida si rivolgono sia ad avvocati che a magistrati e il loro scopo è quello di indicare delle regole standard sulla redazione degli atti processuali civili e dei provvedimenti affinché i medesimi risultino chiari, lineari e sintetici.

Il documento stesso però specifica che il mancato rispetto di tali linee guida non rende l’atto inammissibile o improcedibile, poiché le medesime rappresentano appunto dei meri suggerimenti.

I principi cui si fa riferimento nel predetto documento e che dovrebbero essere rispettati al fine di redigere un atto con le caratteristiche poc’anzi descritte sono i seguenti.

1 – Il contenuto degli atti deve seguire un percorso logico, cronologico e deve essere suddiviso in paragrafi.

2 – Gli atti molto complessi devono essere sintetici al fine di comprenderne meglio il contenuto.

3 – Sono fondamentali l’indice degli argomenti e la numerazione sia delle pagine che dei relativi allegati.

4 – I collegamenti ipertestuali rendono più agevole la “navigazione” dell’atto.

5 – I caratteri grafici, il corpo e lo stile dell’atto devono seguire i criteri indicati dal Protocollo d’intesa fra CNF, Cassazione e Avvocatura generale del 17 dicembre 2015.

6 – I richiami a dottrina e giurisprudenza vanno inseriti in nota con indicazioni per reperirli; per la giurisprudenza di legittimità edita è sufficiente riportare l’anno e il numero della sentenza.

7 –   La discussione tra le parti ed il giudice, verbalizzata in udienza, è essenziale ai fini della concentrazione del processo e per velocizzare la conduzione dell’udienza potrebbero essere utili contenuti standard dei verbali e l’utilizzo di opportuni accorgimenti (es. un doppio monitor ove disponibile).

8 – Le memorie ex art. 183, comma IV, c.p.c. devono essere depositate rispettando i criteri previsti dalla medesima norma o per rispondere a chiarimenti chiesti dal Giudice o per chiarire le difese sulle questioni rilevate d’ufficio.

9 – La precisazione delle conclusioni ha luogo in udienza ed il Giudice può concedere il deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni.

10 – I provvedimenti decisori del Giudice devono rispettare lo schema degli atti di parte ed il dispositivo deve seguire principi di liquidità ed esigibilità.

11 – La liquidazione delle spese deve essere riportata in uno specifico punto della motivazione, tenendo conto sia di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese sia della chiarezza e sinteticità degli atti.

12 – Gli atti ed i provvedimenti in appello devono seguire i criteri sinora esplicati e devono riportare i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti ai fini dell’appello; l’eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato deve essere espressamente menzionata nell’intestazione dell’atto di appello e deve essere esposta in uno specifico paragrafo sia quanto al fumus sia quanto al periculum della medesima.

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