Reati tributari: la sentenza sul “Gruppo Spadaccini”
Con la sentenza n.3111 del 15.10.2018 il Tribunale Ordinario di Pescara ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nei confronti dei sig.ri SPADACCINI Giuseppe e VALENTINI Francesco per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti contestati nel capo di imputazione, non potendosi ravvisare l’aggravante di cui all’art. 4 legge 146/2006, attualmente prevista dall’art. 61 bis c.p come introdotto con D Lgs. del 1 marzo 2018.
Trattasi dell’aggravante della “transnazionalità” che risultava contestata in diversi capi di imputazione, la quale prevede che “per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in più di uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.
In particolare, la vicenda vedeva coinvolti gli imputati per fatti di c.d. “esterovestizione“ in quanto nella qualità di amministratori di fatto e di diritto, unitamente ai collaboratori italiani ed esteri, agendo in sinergia tra loro sotto le direttive di Spadaccini G., in modo da configurare un gruppo occulto, avrebbero effettuato una serie di operazioni commerciali imputate fittiziamente ad alcune società tra le quali SOREM Srl , BYTOLS Sa, AIRCOLUMBIA Srl, ITALIAIRLINES SpA, SAN srl, PETILLANT Sa ed altre stabilite in Italia ed in Portogallo operanti all’estero allo scopo di sottrarre ingenti somme all’imposizione fiscale italiana, finalità realizzata attraverso: a) l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi; b) l’utilizzo di fatturazioni per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; c) l’utilizzo di false rappresentazioni nelle scritture contabili societarie per dedurre dalle dichiarazioni dei redditi passività inesistenti.
Orbene, la pronuncia in esame assume rilevanza in quanto ha dato concreta applicazione al principio enunciato nella sentenza a SS.UU. della Cassazione n. 18374 del 31.01.2013 in merito alla sussistenza o meno dell’aggravante della transnazionalità, in particolare laddove ha confermato che “la ricorrenza di tale aggravante richiede che il gruppo criminale che abbia dato il suo contributo costituisca un’entità autonoma rispetto al soggetto (o all’associazione) criminale che abbia beneficiato del suo contributo”.
Nel caso di specie, invero, non solo non era emerso alcun gruppo criminale autonomo rispetto all’associazione contestata agli imputati ma ero lo stesso impianto concettuale dell’ipotesi accusatoria ad escluderlo. Infatti, i reati tributari ascritti al c.d.“gruppo Spadaccini” presupponevano, in base alla prospettazione del P.M., che tale associazione avesse utilizzato società estere appositamente costituite per creare un’apparenza di movimenti contabili e finanziari volti a sottrarre fittiziamente all’imposizione i ricavi ottenuti dalle imprese del gruppo.
Tale circostanza, tuttavia, è stata smentita dall’istruttoria dibattimentale espleta, in quanto, afferma il Tribunale abruzzese , “proprio il presupposto che si trattasse di una complessa attività economica, condotta in Italia e all’estero, caratterizzata da un solo centro decisionale, avente sede in Italia e dall’Italia amministrato, con ausilio di complici e prestanome operanti all’Estero (che aveva indotto il Requirente a ritenere la ricorrenza di tutti i reati tributari contestati), vale ad escludere l’aggravante della c.d. transnazionalità”, ipotizzata in diversi capi di imputazione.
In definitiva, proprio questo è risultato il vero punctum dolens dirimente per la vicenda che ha condotto il Giudice del merito a non ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61 bis c.p., conformemente al principio di diritto secondo il quale “si versa in ipotesi di transnazionalità solo quando il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”, come affermato nella pronuncia SS.UU. della Cassazione n. 18374.
Nel caso di specie il Tribunale di Pescara ha ritenuto, infatti, che per la sussistenza dell’aggravante de qua , tale gruppo criminale non fosse autonomo rispetto al soggetto-associazione criminale che aveva beneficiato del suo contributo e che quindi non era riconoscibile quale entità distinta, separata ed autosufficiente, versandosi, come detto, in ipotesi di transnazionalità solo quando il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa rispetto alla quale deve, invece, rappresentare un quid pluris che giustifichi l’inasprimento delle pene.
Pertanto, in conformità alla pronuncia degli Ermellini, può concludersi che è stato chiarito che il” contributo” di un gruppo organizzato transnazionale deve rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per la realizzazione della fattispecie base e che l’aggravante della transnazionalità non risulta compatibile con la figura dell’associazione a delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un’unica associazione transnazionale, come è da ritenere che sia nel caso in esame.
Avv. Silvia Carlei
Reati tributari: la sentenza sul “Gruppo Spadaccini”
Con la sentenza n.3111 del 15.10.2018 il Tribunale Ordinario di Pescara ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nei confronti dei sig.ri SPADACCINI Giuseppe e VALENTINI Francesco per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti contestati nel capo di imputazione, non potendosi ravvisare l’aggravante di cui all’art. 4 legge 146/2006, attualmente prevista dall’art. 61 bis c.p come introdotto con D Lgs. del 1 marzo 2018.
Trattasi dell’aggravante della “transnazionalità” che risultava contestata in diversi capi di imputazione, la quale prevede che “per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in più di uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.
In particolare, la vicenda vedeva coinvolti gli imputati per fatti di c.d. “esterovestizione“ in quanto nella qualità di amministratori di fatto e di diritto, unitamente ai collaboratori italiani ed esteri, agendo in sinergia tra loro sotto le direttive di Spadaccini G., in modo da configurare un gruppo occulto, avrebbero effettuato una serie di operazioni commerciali imputate fittiziamente ad alcune società tra le quali SOREM Srl , BYTOLS Sa, AIRCOLUMBIA Srl, ITALIAIRLINES SpA, SAN srl, PETILLANT Sa ed altre stabilite in Italia ed in Portogallo operanti all’estero allo scopo di sottrarre ingenti somme all’imposizione fiscale italiana, finalità realizzata attraverso: a) l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi; b) l’utilizzo di fatturazioni per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; c) l’utilizzo di false rappresentazioni nelle scritture contabili societarie per dedurre dalle dichiarazioni dei redditi passività inesistenti.
Orbene, la pronuncia in esame assume rilevanza in quanto ha dato concreta applicazione al principio enunciato nella sentenza a SS.UU. della Cassazione n. 18374 del 31.01.2013 in merito alla sussistenza o meno dell’aggravante della transnazionalità, in particolare laddove ha confermato che “la ricorrenza di tale aggravante richiede che il gruppo criminale che abbia dato il suo contributo costituisca un’entità autonoma rispetto al soggetto (o all’associazione) criminale che abbia beneficiato del suo contributo”.
Nel caso di specie, invero, non solo non era emerso alcun gruppo criminale autonomo rispetto all’associazione contestata agli imputati ma ero lo stesso impianto concettuale dell’ipotesi accusatoria ad escluderlo. Infatti, i reati tributari ascritti al c.d.“gruppo Spadaccini” presupponevano, in base alla prospettazione del P.M., che tale associazione avesse utilizzato società estere appositamente costituite per creare un’apparenza di movimenti contabili e finanziari volti a sottrarre fittiziamente all’imposizione i ricavi ottenuti dalle imprese del gruppo.
Tale circostanza, tuttavia, è stata smentita dall’istruttoria dibattimentale espleta, in quanto, afferma il Tribunale abruzzese , “proprio il presupposto che si trattasse di una complessa attività economica, condotta in Italia e all’estero, caratterizzata da un solo centro decisionale, avente sede in Italia e dall’Italia amministrato, con ausilio di complici e prestanome operanti all’Estero (che aveva indotto il Requirente a ritenere la ricorrenza di tutti i reati tributari contestati), vale ad escludere l’aggravante della c.d. transnazionalità”, ipotizzata in diversi capi di imputazione.
In definitiva, proprio questo è risultato il vero punctum dolens dirimente per la vicenda che ha condotto il Giudice del merito a non ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61 bis c.p., conformemente al principio di diritto secondo il quale “si versa in ipotesi di transnazionalità solo quando il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”, come affermato nella pronuncia SS.UU. della Cassazione n. 18374.
Nel caso di specie il Tribunale di Pescara ha ritenuto, infatti, che per la sussistenza dell’aggravante de qua , tale gruppo criminale non fosse autonomo rispetto al soggetto-associazione criminale che aveva beneficiato del suo contributo e che quindi non era riconoscibile quale entità distinta, separata ed autosufficiente, versandosi, come detto, in ipotesi di transnazionalità solo quando il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa rispetto alla quale deve, invece, rappresentare un quid pluris che giustifichi l’inasprimento delle pene.
Pertanto, in conformità alla pronuncia degli Ermellini, può concludersi che è stato chiarito che il” contributo” di un gruppo organizzato transnazionale deve rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per la realizzazione della fattispecie base e che l’aggravante della transnazionalità non risulta compatibile con la figura dell’associazione a delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un’unica associazione transnazionale, come è da ritenere che sia nel caso in esame.
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