Reati edilizi: la Cassazione chiarisce le differenze tra “pergolato” e “tettoia”
È il caso di recente preso in esame dalla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza del 16 marzo 2022, n. 8762, ha confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 44, lett. c) D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia Edilizia), che punisce – con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da €30.986 a €103.290 – chiunque esegua interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale, in assenza o in difformità del relativo permesso.
Nel caso di specie, l’intervento edilizio contestato consisteva in una struttura metallica intelaiata con innalzamento di mura perimetrali in mattoni e copertura con travi in legno, costruita in assenza del necessario permesso.
A parere del ricorrente, la struttura in questione non avrebbe necessitato di alcun titolo edilizio, trattandosi di un mero “pergolato” e dunque rientrante tra le opere di edilizia libera.
Dal canto suo, la Corte di Cassazione ha da un lato escluso la riconducibilità del manufatto alla nozione tecnica di “pergolato”, in ragione delle caratteristiche costruttive “trattandosi di struttura saldamente ancorata al suolo, realizzata in muratura ed intelaiatura zincata, così da escludere il carattere di amovibilità delle impalcature destinate a sorreggere piante rampicanti, proprie della cd. edilizia libera”, dall’altro ha chiarito come lo stesso non potesse essere considerato quale “pertinenza” dell’edificio principale, “configurandone a tutti gli effetti un ampliamento e venendone altresì a modificare la sagoma”.
Nel fare ciò, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui:
“integra il reato previsto dall’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata”.
La pronuncia in questione rappresenta un nuovo interessante approdo in materia di reati edilizi, ed in particolare sulle caratteristiche tecniche tipiche delle opere di c.d. “edilizia leggera”.
Dott. Mario Alletto
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A parere del ricorrente, la struttura in questione non avrebbe necessitato di alcun titolo edilizio, trattandosi di un mero “pergolato” e dunque rientrante tra le opere di edilizia libera.
Dal canto suo, la Corte di Cassazione ha da un lato escluso la riconducibilità del manufatto alla nozione tecnica di “pergolato”, in ragione delle caratteristiche costruttive “trattandosi di struttura saldamente ancorata al suolo, realizzata in muratura ed intelaiatura zincata, così da escludere il carattere di amovibilità delle impalcature destinate a sorreggere piante rampicanti, proprie della cd. edilizia libera”, dall’altro ha chiarito come lo stesso non potesse essere considerato quale “pertinenza” dell’edificio principale, “configurandone a tutti gli effetti un ampliamento e venendone altresì a modificare la sagoma”.
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