Diritti dei consumatori
Published On: 24 Gennaio 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Tutela dei consumatori

RCA: le nuove misure previste dal DL 145/2013

Regalo di fine anno alla lobby degli assicuratori col DL 145/2013 contenente “Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»”, nell’art. 8, denominato “Disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto”, dichiaratamente avente il fine di ridurre i premi per la “RC auto”, in realtà appare destinato a favorire ulteriormente le società assicuratrici, introducendo una serie di nuovi “paletti” che renderanno ancora più problematico a chi è rimasto coinvolto in un incidente stradale far valere i propri diritti.

Le novità che il D.L. introduce sembrano in realtà predisposte a tutelare ancor più gli interessi delle Compagnie di Assicurazione piuttosto che quelli degli assicurati.

Elementi che propendono a sostenere una simile tesi sono ad esempio la previsione per cui l’identificazione di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro di cui all’art. dall’articolo 143 CdA, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. L’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporterà l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Pertanto, colui che rimarrà coinvolto in un sinistro stradale dovrà dunque pensare subito, non si sa come e in quali condizioni, a cercare testimoni, perché in caso di giudizio il giudice non ammetterà le testimonianze non acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Pertanto, la possibilità di escutere i Testi non identificati, secondo la procedura prevista dal comma 3-bis, potrà avvenire nei soli casi in cui risulterà comprovata l’assoluta impossibilità della loro tempestiva identificazione. Inoltre il giudice potrà verificare, servendosi dell’archivio integrato di cui all’art. 21 del DL 179/2012, se i testi abbiano reso deposizioni in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, in caso affermativo, trasmetterà l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.

E’ fatta la possibilità alle Compagnie di Assicurazione la facoltà di prevedere all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive che: 1) il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento, l’applicazione di tale clausola comporterà uno sconto pari al 4% sul premio a cui si aggiungerà un ulteriore 5% se si decide di portare la propria vettura nelle autofficine autorizzate; 2) proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedano l’erogazione di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese. Anche in questo caso chi sceglierà tale condizione potrà usufruire del 7% di sconto sul premio.

Di notevole  rilievo appare poi la modifica al secondo comma dell’articolo 2947 del codice civile: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritti dei consumatori
Published On: 24 Gennaio 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Tutela dei consumatoriBy

RCA: le nuove misure previste dal DL 145/2013

Regalo di fine anno alla lobby degli assicuratori col DL 145/2013 contenente “Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»”, nell’art. 8, denominato “Disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto”, dichiaratamente avente il fine di ridurre i premi per la “RC auto”, in realtà appare destinato a favorire ulteriormente le società assicuratrici, introducendo una serie di nuovi “paletti” che renderanno ancora più problematico a chi è rimasto coinvolto in un incidente stradale far valere i propri diritti.

Le novità che il D.L. introduce sembrano in realtà predisposte a tutelare ancor più gli interessi delle Compagnie di Assicurazione piuttosto che quelli degli assicurati.

Elementi che propendono a sostenere una simile tesi sono ad esempio la previsione per cui l’identificazione di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro di cui all’art. dall’articolo 143 CdA, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. L’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporterà l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Pertanto, colui che rimarrà coinvolto in un sinistro stradale dovrà dunque pensare subito, non si sa come e in quali condizioni, a cercare testimoni, perché in caso di giudizio il giudice non ammetterà le testimonianze non acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Pertanto, la possibilità di escutere i Testi non identificati, secondo la procedura prevista dal comma 3-bis, potrà avvenire nei soli casi in cui risulterà comprovata l’assoluta impossibilità della loro tempestiva identificazione. Inoltre il giudice potrà verificare, servendosi dell’archivio integrato di cui all’art. 21 del DL 179/2012, se i testi abbiano reso deposizioni in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, in caso affermativo, trasmetterà l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.

E’ fatta la possibilità alle Compagnie di Assicurazione la facoltà di prevedere all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive che: 1) il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento, l’applicazione di tale clausola comporterà uno sconto pari al 4% sul premio a cui si aggiungerà un ulteriore 5% se si decide di portare la propria vettura nelle autofficine autorizzate; 2) proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedano l’erogazione di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese. Anche in questo caso chi sceglierà tale condizione potrà usufruire del 7% di sconto sul premio.

Di notevole  rilievo appare poi la modifica al secondo comma dell’articolo 2947 del codice civile: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.